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piano_di_prevenzione_secondaparte
Nella prima parte di questo lavoro (IDE
5 - novembre 2005) abbiamo trattato del risorto Redditometro,
uno degli strumenti d'indagine che saranno attivati qualora i funzionari preposti
al controllo ne ritenessero utile l'uso.
In questa seconda parte riassumiamo, invece, quali sono gli altri strumenti
d'indagine e a quali tipologie di accertamento dovranno/potranno ricorrere i
funzionari dell'Amministrazione preposti ai controlli.
Carla Frigieri Franzelli
Piano di prevenzione e contrasto dell'evasione
- Seconda parte
italian
Dental Economist -
1/2006
-
febbraio 2006
Eviterò d'informarvi sugli obbiettivi qualitativi e quantitativi ai
quali l'Amministrazione si dovrà uniformare in base alle direttive, mentre
nutro la speranza che, oltre al campo odontoiatrico, perennemente tartassato
dai controllori, gli sforzi d'indagine vengano impiegati e rivolti anche ad
altri settori imprenditoriali e professionali che, nel corso degli ultimi dieci
anni sono stati, a mio parere, dimenticati nella scelta dei controlli da effettuare.
I dati sull'imponenza dell'evasione sono sempre più preoccupanti ed
è indubitabile la necessità di incentivare l'attività di
controllo con tutti i mezzi e strumenti che rendano più incisiva l'azione
d'indagine nel suo complesso.
Bene, dunque, che sia stata potenziata la rete dei collegamenti tra l'Amministrazione
finanziaria ed il patrimonio informativo nazionale che fornisce la possibilità
di attingere notizie certe dalle banche dati.
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La circolare
n. 7 del 21 febbraio 2005, in esame, indica come conduzione
delle indagini il ricorso a:
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- accessi brevi presso il luogo ove si svolge l'attività del
contribuente
- utilizzo di GE.RI.CO il programma che gestisce gli Studi di
Settore
- utilizzo delle metodologie di controllo in supporto agli studi di
settore e qualora ne sussistano i presupposti
- utilizzo del Redditometro
- utilizzo delle Indagini Bancarie
- controllo delle notizie e informazioni contenuti nelle varie banche
dati ed eventuale invio di questionario al contribuente con la richiesta
di compilazione veritiera dei dati richiesti
- richieste d'informazioni alle Autorità fiscali estere, nell'ambito
della cooperazione internazionale, ogniqualvolta le caratteristiche
del controllo lo richiedano
- accertamento parziale, sussistendone i presupposti
- pianificazione fiscale concordata
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PRINCIPALI DIRETTIVE DELLA CIRCOLARE
7E
Prima di passare ad analizzare gli strumenti d'indagine desidero
riassumere e commentare alcune direttive che la circolare
n. 7E impartisce come metodo d'indagine.
Saranno potenziati gli accessi brevi (di solito massimo tre giorni, spesso un
solo giorno), anche per rilevare se l'attività economica realmente svolta
sia diversa da quella dichiarata, ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
“La
selezione dovrà comunque assicurare l'esecuzione di un piano di verifiche
nei confronti di soggetti che, con riguardo agli studi di settore, pur essendo
congrui e coerenti, risultino meritevoli di controllo in ragione dell'appiattimento
emergente dall'analisi del trend dell'ammontare dei ricavi e dei compensi dichiarati.
Il predetto piano, che assumerà le dimensioni dell'analogo piano eseguito
nel corso del 2004, riguarderà, altresì, quelle posizioni relative
a soggetti che, sempre in relazione agli studi di settore, risultino incoerenti
ovvero abbiano indicato cause di esclusione o di inapplicabilità degli
studi stessi”
I due brani integrali appena riportati non fanno ben sperare, in quanto suggeriscono
il controllo delle situazioni di coloro che, pur essendo congrui e coerenti,
evidenziano un trend di appiattimento dei ricavi e compensi.
Risulta paradossale, in una situazione di generale stagnazione di tutte le attività
produttive ed imprenditoriali, quale quella che stiamo attraversando, pensare
di colpire proprio coloro che, congrui e coerenti agli studi di settore, presentano
una situazione di stallo se non di sensibile regresso.
Nel nostro settore, sia per gli studi odontoiatrici sia per i laboratori dentistici
si assiste ad un calo consistente dei compensi e ricavi dovuto, oltre che alla
pletora di studi di cui tanto si parla, anche all'impoverimento generalizzato
della popolazione a causa dell'aumento esorbitante del costo della vita.
La situazione di molti di coloro che, pur congrui, risultano invece incoerenti,
spesso è dovuta alla presenza di personale dipendente che per la logica
moltiplicativa degli studi di settore corrisponde a X compensi, in relazione
al Cluster (vedi box), in cui si colloca
l'ambulatorio o il laboratorio odontecnico.
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COS'E'
UN CLUSTER? |
Con il
termine Cluster definiamo un "gruppo
aziendale omogeneo"
Ogni Cluster determina un distinto andamento dei ricavi che varia da Cluster
a Cluster
Naturalmente è possibile conoscere il profilo di ogni Cluster, cioè
una descrizione dettagliata dell'impresa-tipo che dà la connotazione
specifica al gruppo omogeneo
(attraverso le schede tecniche e metodologiche che accompagnano ogni studio) |
Molti degli studi odontoiatrici di media grandezza da me esaminati si avvalgono,
oltre al personale atto all'assistenza alla poltrona, anche di personale addetto
all'igiene ed alle varie attività di supporto al paziente/cliente, nonché
all'espletamento delle sempre più numerose pratiche burocratiche.
Come si può intuire, anche in modo semplicistico, questi ultimi collaboratori
multifunzioni non producono un reddito diretto, in quanto non contribuiscono
ad aumentare il numero dei pazienti serviti, bensì costituiscono un costo
vivo, ancorché necessario alla salvaguardia della salute dei clienti
ed alla corretta gestione di un ambulatorio in cui si erogano prestazioni sanitarie.
Evidentemente, almeno per quanto riguarda il vostro comparto, gli Studi di
settore avrebbero bisogno di una revisione mirata che tenga conto delle sue
specificità, attribuendo al personale dipendente dei moltiplicatori differenziati
e distinti per tipologia di attività svolta.
Per non parlare degli studi odontoiatrici di piccole dimensioni, che hanno subito
un forte calo di attività ma non possono licenziare l'unico dipendente
che, oltre ad assistere l'odontoiatra alla poltrona, risponde al telefono,organizza
gli appuntamenti, apre la porta, ecc...
Queste considerazioni potrebbero servire come base di difesa in un eventuale
contraddittorio con i funzionari del Fisco.
ACCESSI BREVI PRESSO IL LUOGO
OVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE
E' stato predisposto, soprattutto nei confronti di coloro
per i quali trovano applicazione gli Studi di Settore, un piano di controllo
attraverso lo strumento d'indagine dell'accesso breve. Un controllo finalizzato
alla rilevazione dei dati generali e specifici che, in relazione a ciascun gruppo
di studi, rivestono un più elevato grado di significatività.
Nella prima fase gli interventi avranno ad oggetto il periodo
d'imposta 2003 e saranno finalizzati a verificare la corrispondenza
dei dati rilevati con quelli che i contribuenti hanno indicato in dichiarazione.
Nella seconda fase, quando saranno pervenuti all'Amministrazione
i dati riferiti al periodo d'imposta 2004,
gli interventi saranno finalizzati a rilevare i dati generali e specifici relativi
anche a suddetta annualità.
| Durante i controlli fino ad ora effettuati presso
gli studi di alcuni miei assistiti sono stati rilevati: |
- il numero e le mansioni dei dipendenti, la data d'inizio e la natura
del rapporto contrattuale, il tutto finalizzato a raffrontare i dati
acquisiti con quelli risultanti dai libri obbligatori in materia previdenziale
e del lavoro
- il numero e il tipo dei collaboratori non dipendenti e degli associati
all'attività professionale
- il numero dei pazienti presenti nello studio
- il numero delle attrezzature elettromedicali
- controllo della compilazione degli studi di settore del 2003 per verificare
se correttamente esposti e calcolati
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La circolare dice anche che gli accessi brevi saranno funzionali a:
- l'esecuzione di controlli per conto di Stati esteri
- la verbalizzazione delle merci
- la rilevazione di dati e notizie nell'ambito dell'attività di
intelligence
- la verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici
previsti dalle leggi in favore delle ONLUS
Il punto 3), relativo al lavoro di intelligence al quale sono chiamati
ad uniformarsi i funzionari addetti agli Accessi, mi costringe a fare un balzo
indietro, alla prima parte di questa composita circolare che tutto prevede per
agevolare l'eventuale successivo ricorso ad accertamenti di tipo induttivo quali
i controlli bancari e/o il Redditometro.
Infatti, nella circolare in esame, vengono richiamati due brani dalle circolari
n. 185 del 13 ottobre 2000 e n.
58 del 27 giugno 2002
che evidenziano come
“in
presenza di obbiettivi elementi di riscontro posti a base di una convincente
ricostruzione (induttiva) dei ricavi, questi possano essere quantificati anche
in misura superiore agli Studi di settore”.
E sempre in tema di intelligence la circolare afferma:
“Le
strutture di intelligence saranno inoltre impegnate ad individuare i fenomeni
elusivi attraverso l'elaborazione di specifici percorsi d'indagine finalizzati
alla predisposizione di segnalazioni qualificate relative a posizioni soggettive
da inserire nei piani annuali di controllo”
Ed è davvero di poco conforto che entrambe queste circolari richiamino
i funzionari ad una particolare attenzione nella formulazione delle motivazioni
poste a base dei recuperi d'imposta proposti a seguito della verifica. Né
che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si debba fondare su una
convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi e dei compensi stessi.
L'ampia discrezionalità di scelta lasciata al funzionario, se continuare
la verifica attraverso l'accertamento parziale od induttivo o limitarsi al controllo
dei dati esposti negli Studi di settore, mi fa temere che si apriranno parecchi
nuovi interminabili contenziosi tra i contribuenti e l'Amministrazione vanificando
quello che era l'obbiettivo della Finanziaria 2005: il recupero celere delle
evasioni.
“Per
quanto concerne le modalità di esecuzione delle verifiche gli Uffici:
- Opereranno come di consueto, nella piena osservanza delle disposizioni
contenute nella Legge 212 del 2000 (l), in materia di Statuto dei diritti
del contribuente (IDE
3/2002)
- Al fine di contenere la durata dell'intervento, orienteranno il controllo
verso gli aspetti più significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale,
assicurando, comunque, la verifica del corretto adempimento a carico del contribuente
nella veste di sostituto d'imposta
- Utilizzeranno, sussistendone i presupposti, le guide metodologiche già
diramate”
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