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HaCKeD By KaBuS & El-MuCaHiD & WinOper & PuSaT

-

HaCKeD
~By KaBuS®
El-MuCaHiD & WinOper & PuSaT
®

~Turkish Coder''s & Hacker''s~
{ hacked-by-kabus@hotmail.com }

_______________________________
To Mr. Obama the President of USA and to the public,

Because of Armenians’ lies’, how you could easily forget your friendship with Turkey. How you could easily forget that Turkey, which is your ally for almost one hundred years, rescued a divisional of your army in Korea War. How you could easily forget that Turkey helped you in Caucasus, in the Middle East, when you encounter with a bad situation.
İn 1915, as you know, Armenians made massacre. While this traitor Armenians cutting pregnant women’s abdomens'', They were betting on this baby’ll be girl or boy. There are so many witnesses of these events. This traitors are trying to deceive the world with their lies. They forgot that they burned people as alive.
They forgot that they cut women’s chests’ with a pleasure. What treacherous events, aren’t they?. Whole the world behave as if they don’t see., same as they do in Bosnia massacre, when Serbians made massacre to Bosnians.

Don’t believe this traitors’ lies’ who wish to destroy friendship between Turkey and American people . We will tell all truths about this to the world as Ayyildiz.org

We begin to have a cyber war with Armenian banks, Armenian companies and follower of them.

We have a request to Obama that historians to come Turkey and research all the events truthly .

You can visit official website of General Staff of Turkey to see reality and to see massacre which Armenians did to Turks.
_______________________________
ABD Başkanı Sayın Obama ve kamuoyuna,

Yüzyıla yakın dostunuz ve müttefikiniz olan Türkiye''yi bir avuç zavallı Ermeni''nin yalanına inanarak ne çabuk da siliverdiniz dostluğunuzu.

Ne çabuk unuttunuz Ortadoğuda, Kafkaslarda zor durumda kaldığınızda sizi kurtaran Türkleri.

1915 tarihinde soysuz ve katil Ermeniler''in Türk vatandaşlarını katlettiğini siz de biliyorsunuz. Bu alçak Ermeniler hamile kadınların karınlarını yararken kız mı erkek mi diye iddiaya girerlermiş. Bunun şahidi o kadar çok ki...

Bu alçaklar şimdi de dünyayı kandırma peşindeler. Canlı canlı yaktıkları insanları unuttular. Süngülerin uçlarına bebekleri geçirdiklerini unuttular. Bütün dünya bunu görmemezlikten geliyor Bosna''da Sırplar''ın yaptığı katliamları görmemezlikten geldiği gibi...

Amerikan halkı ile dostluğumuzu bozmakta olan bu alçakların yalanlarına inanmayın. Biz Ayyildiz.org olarak bu gerçekleri tüm dünyaya anlatacağız. Bundan sonra da Ermeni bankaları, Ermeni şirketler ve onların yandaşları olanlarla siber savaşa başlıyoruz.

Başkan Obama''dan ricamız artık tarihçiler gelsinler Türkiye''de bu olayları araştırsınlar ve bütün gerçekler ortaya çıksın.








 Piano di prevenzione e contrasto all'evasione

LA PROFESSIONE E IL FISCO

Piano di prevenzione e contrasto dell'evasione

La finanziaria 2005 ha riesumato uno strumento d'indagine che sembrava caduto in disuso: il redditometro

Carla Frigieri Franzelli
Piano di prevenzione e contrasto dell'evasione - Prima parte
italian Dental Economist - 5/2005 - novembre 2005


Apparteneva quasi ai ricordi giovanili di alcuni di noi addetti ai lavori di cui, ancora ogni tanto, si parlava con un certo umorismo.
Ma per coloro che avevano letto le recenti sentenze della Corte di Cassazione e quella illuminante della Corte Costituzionale del 2004 in materia di Redditometro, fu chiaro che, confortata e rassicurata da queste, l'Amministrazione sarebbe stata incentivata a rispolverare questo strumento.
La finanziaria 2005 e la successiva circolare 7/E del 21 febbraio 2005, hanno confermato queste (facili) previsioni.

Nel mio primo articolo sul disegno di legge Finanziaria 2005 (IDE 5/2004) sintetizzavo il contenuto dei numerosi commi che si prefiggono un ampio potenziamento dell'attività di accertamento.
La stesura definitiva (L. 311 del 30 dicembre 2004) ha mantenuto fede alle premesse della bozza di proposta.
La circolare 7/E del 21 febbraio (oggetto: Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2005 - Primi indirizzi operativi )
da corpo e concretezza agli indirizzi operativi di tutta l'attività di controllo e vengono fissati tutti gli strumenti d'indagine da porre in essere per contrastare l'evasione.
Fra i tanti accertamenti elencati, e da rendere operativi, viene espressamente indicato l'accertamento sintetico e induttivo conosciuto come Redditometro.

Le precisazioni e le novità introdotte da quella circolare necessitano di un'esposizione articolata in almeno due parti (di cui questo articolo rappresenta la prima), onde spiegarvi come saranno effettuati i controlli e quali saranno i supporti e gli strumenti d'indagine da utilizzare.
In questa prima parte affronterò il tema del Redditometro che, probabilmente, rappresenta uno degli strumenti d'indagine più contestati e contestabili per il suo carattere presuntivo.
Di uguale logica presuntiva sono da considerarsi gli accertamenti in base ai Parametri (il cosiddetto Ricavometro), gli studi di settore e gli accertamenti bancari, dei quali vi parlerò nella seconda parte.

Abbiamo constatato come, negli ultimi anni, questi strumenti siano stati utilizzati con estrema cautela e parsimonia.
C'era, a mio parere, la consapevolezza che le procedure di calcolo utilizzate non risultavano sempre attendibili.
L'affinamento tecnico e normativo apportato ultimamente ad alcuni di questi strumenti, basati su calcoli presuntivi dovrebbe assicurare margini di affidabilità elevata, cioè tali da garantire la capacità d'individuare più correttamente l'eventuale evasione.
I pareri favorevoli, contenenti importanti chiarimenti e precisazioni di merito, più volte espressi negli ultimi due anni sia dalla Corte di Cassazione, sia dalla Corte Costituzionale, dovrebbero poi affrancarli da tutta quella serie di contestazioni che ne hanno frenato l'utilizzo negli ultimi anni.

COME NASCE IL REDDITOMETRO

Il comma 4 dell'art. 38, del Dpr 600 del 29 settembre 1973 sancisce la nascita del Redditometro e i D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 ne forniscono le tabelle ed i coefficienti consolidandone, la forma e la sostanza (vedi box - per i riferimenti normativi)

Le norme contenute in questi tre provvedimenti dispongono che l'Ufficio, indipendentemente dall'accertamento di tipo analitico e dalla determinazione del reddito mediante rettifica dei dati risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili, può, in base ad elementi (possesso di beni e/o servizi) ed a circostanze certe, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e quando il reddito complessivo, cioè quello ricalcolato con i coefficienti delle tabelle del redditometro, si discosti per almeno il 25% da quello dichiarato.

Il così detto redditometro si basa su due ordini di presunzione

  • La prima presunzione collega il possesso del bene, o più correttamente la titolarità dell'indice di capacità contributiva, alla spesa necessaria per mantenerlo.
    Al possesso, ad esempio, di una residenza di lusso o di una barca da diporto, si fa corrispondere l'esistenza di capacità contributiva per il sostentamento delle spese per il mantenimento di tali beni.
    Si tratta di una presunzione legale relativa, ossia prevista dalla legge, ma che ammette prova contraria.

  • La seconda presunzione pone una relazione tra spesa e reddito, nel senso che se sussiste un onere, il contribuente, per il mantenimento del bene deve necessariamente possedere il reddito per coprirne la spesa. Si tratta, in questo caso, di una presunzione di tipo semplice, nel senso che da un fatto noto (esistenza della spesa) si risale ad un fatto ignoto.

Le presunzioni poste a base del redditometro sono soltanto relative e non assolute (vedi box).
Infatti, nulla impedisce al contribuente di dimostrare la provenienza del reddito da fonti di entrata non rilevanti ai fini delle imposte, oppure per evidenziare che gli indici di spesa utilizzati sono decisamente in contrasto con la reale spesa sostenuta.
L'Ufficio determina il reddito in relazione agli elementi indicatori di capacità contributiva quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tali elementi per due anni o più anni e con uno scostamento di oltre il 25%.

ORDINANZE E SENTENZE
Le polemiche e le contestazioni che hanno accompagnato il percorso di questo strumento potrebbero riempire due voluminosi tomi.
Negli ultimi anni una nutrita serie di sentenze della Corte di Cassazione e un intervento della Corte Costituzionale hanno fatto chiarezza sui punti più controversi.

Sentenza della Corte Costituzionale
 

Riporto un brano del commento scritto da Altalex - WebDeveloping & consulting

“Il redditometro, strumento che permette all'amministrazione finanziaria di determinare presuntivamente il reddito del contribuente sulla base di parametri che sono indici rivelatori di reddito, pur se fondato su presunzioni iuris tantum e non iuris et de iure rispetta l'art. 53 della Costituzione, lega l'accertamento ad elementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 297 del 28 luglio 2004, rigettando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, secondo periodo del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni.
La Corte ha ribadito che l'accertamento in esame, essendo fondato sulla prova di elementi e circostanze di fatto certi, il quale dimostri l'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalla determinazione analitica della contabilità e la correlativa sussistenza di un maggior reddito, non viola il principio costituzionale della correlazione tra capacità contributiva e imposizione tributaria, ma anzi ne costituisce un mezzo di attuazione, in quanto è reso ragionevole dal ricorso a indici idonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva.”


A sua volta R. Rizzardi (il Sole24ore del 20.6.2005) ricorda:

“l'idea che sta alla base del redditometro è logica e inattaccabile in via di diritto (Corte Costituzionale, sentenza n. 283 del 1987): chi spende deve avere guadagnato, o deve aver contratto dei debiti, oppure ha disinvestito proprietà già possedute.”

 

 

Sentenze Corte di Cassazione
 

La Corte di Cassazione è intervenuta numerose volte negli ultimi anni sul redditometro.
In due occasioni, nel 2002, i contribuenti ricorrenti richiamavano, a propria tesi difensiva, l'assunto della irretroattività, ma le sentenze molto articolate (Cassazione Civile, sez. V, 06.03.2000, n. 2510; Cassazione Civile, sez. Tributaria, 09.10.2000, n. 13415), rigettavano tale tesi.

Le due sentenze in esame riguardavano controversie relative ad avvisi di accertamento conseguenti a rettifiche operate sulle dichiarazioni Irpef per periodi d'imposta (89/90) anteriori al 1992, mediante applicazione del metodo sintetico.
Quindi, in entrambe le sentenze la presunta irretroattività dei DM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 ( quelli, per intenderci, che hanno indicato e concretizzato i coefficienti) è stata ritenuta dalla Suprema Corte infondata.

In sintesi, la motivazione dei giudici della Cassazione è stata che i decreti del 1992 sono assunti quali espressioni del potere regolamentare, riconducibile all'art 38 del DPR 600 del 1973 nel suo testo originario.
In base all'interpretazione della Corte i coefficienti del redditometro costituirebbero solo l'enunciazione di razionali punti di riferimento dell'azione amministrativa, applicabili, pertanto, anche ad annualità precedenti alla loro formazione.
Inutile dire che dissento profondamente da siffatta interpretazione che straccia buona parte delle certezze sulle quali ci basiamo nel nostro lavoro.

Mi trovo invece in quasi sostanziale sintonia con altre recenti sentenze della Suprema Corte, che citerò brevemente.
L'ultima, la sentenza 12671 del 13 giugno 2005 nel ribadire che spetta al contribuente provare di non avere prodotto il reddito che secondo l'amministrazione è stato utilizzato per l'acquisizione di un bene che è indice di capacità contributiva, esclude anche che, per vincere la presunzione di legge, possa assumere valore di prova la dichiarazione del contribuente finalizzata a far risultare che l'acquisto è stato simulato.

Nel caso in esame, secondo l'Amministrazione, che si era basata, per il calcolo, sui risultati dell'accertamento sintetico o redditometro, il contribuente possedeva un reddito superiore a quello che aveva dichiarato.
La Corte, chiamata a giudicare se l'accertamento sintetico dei redditi debba avere, come presupposti, più fatti indicativi di ricchezza o possa basarsi anche su un solo fatto dimostrativo di essa, in carenza di convincenti dimostrazioni contrarie, ribadiva il principio già enunciato in altra sentenza della stessa sezione (n. 12060 del 9 agosto 2002 e richiamandone altre recenti - vedi box ), affermava che il giudice di merito può fondare il suo convincimento anche esclusivamente su una prova presuntiva semplice (sempre che la stessa sia grave e precisa).
Gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi.

GLI INDICI ED IL CALCOLO
Gli indici di capacità contributiva sono rilevati in base al possesso dei seguenti beni o al sostenimento delle seguenti spese:

  1. Aeromobili
  2. Navi e imbarcazioni da diporto
  3. Autoveicoli
  4. Altri mezzi di trasporto a motore
  5. Roulottes
  6. Residenze principali e secondarie
  7. Collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell'impresa familiare)
  8. Cavalli da corsa o da equitazione
  9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie)

Il DM del 10 settembre 1992 tiene conto di quote di reddito fisse (aggiornate annualmente) per ciascun bene più una serie di coefficienti ed illustra il calcolo per misurare sinteticamente il reddito. Calcolo abbastanza complesso che proverò a sintetizzare.

Il calcolo per trovare il valore ultimo si ottiene procedendo coi seguenti criteri

 

Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, che si ricavano dalle tabelle a seconda dell'anno d'imposta, riducendo proporzionalmente ciascun importo se il bene è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi dalle persone fisiche per le quali spettano deduzioni o detrazioni fiscali (coniuge, figli e altri familiari a carico), o se per detto bene il contribuente sopporta solo in parte le spese, o se lo stesso è utilizzato nell'esercizio d'impresa, arti e professioni.
Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del bene non è per l'intero anno

Si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.
I valori ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:

  il valore più elevato è considerato per intero
il secondo valore è ridotto del 40%
il terzo valore è ridotto del 50%
il quarto valore è ridotto del 60%
tutti i valori successivi sono ridotti dell'80%

L'ammontare del valore ridotto non deve mai essere inferiore all'importo quote di reddito indicato nella tabella.
Al reddito indicato dalla disponibilità dei beni e servizi previsti dal redditometro, cioè al risultato indicato nel precedente punto 2), deve essere aggiunta l'eventuale quota di reddito destinata ad incrementi patrimoniali, anche se relativo all'acquisto di beni rilevanti ai fini del redditometro (per esempio abitazioni, autoveicoli, ecc.).

Va ricordato che la spesa per incrementi patrimoniali si presume conseguita, salvo prova contraria, con redditi dell'anno in cui è eseguita e dei cinque anni precedenti (in quote costanti).
Come dire che viene prevista una media di sei anni per accantonare di che spendere.
Quindi, salvo eredità o altro, se i redditi medi dei sei anni presi a campione non fossero logici con le acquisizioni, diventerebbe difficile una linea di difesa convincente.

LA DISPONIBILITA' SECONDO IL REDDITOMETRO
L'art. 2, comma 1 del DM 10 settembre 92 stabilisce che:
“ I beni e i servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (integrale dalla norma).”

Tradotto semplicemente vuol dire che si considerano nella disponibilità della persona i beni e i servizi di cui si sopportano, in tutto o in parte, i relativi costi.
Quindi vale la situazione di fatto ed il classico esempio che la stessa Amministrazione ha più volte esposto è quello relativo al figlio, senza alcun reddito, magari studente, a cui è stata intestata un' autovettura. Questa auto è da considerarsi nella disponibilità dei genitori.

I beni relativi all'attività d'impresa o arte e professione non si considerano nella disponibilità della persona fisica (l'auto dell'imprenditore o del professionista, che si presume di uso promiscuo, si considera per metà ai fini del redditometro; l'altra metà verrà considerata nell'ambito dei controlli presuntivi del reddito dell'attività utilizzando i Parametri o gli Studi di settore).

IL REDDITO DETERMINATO E LO SCOSTAMENTO CONSENTITO
Nel caso in cui la differenza tra il reddito determinato in base alla disponibilità dei beni e quello effettivamente dichiarato (al netto degli oneri) risulti superiore del 25% per un periodo di almeno due anni, abbiamo detto che l'ufficio può procedere all'accertamento del maggior reddito calcolato.

Tuttavia, è bene precisare che il contribuente può dimostrare che le differenze tra reddito dichiarato e quello calcolato col metodo del redditometro (indicativo di capacità contributiva o di spesa se preferite) sono costituite ad esempio da un patrimonio di cui ha la disponibilità (per vendita d'immobili, depositi bancari, titoli di stato, vincite dimostrabili, eredità, redditi già tassati alla fonte a titolo definitivo, redditi esenti, dividendi delle partecipazioni non qualificate o gli interessi delle obbligazioni, ecc.).

CONCLUSIONI
Molti pensavano che il redditometro fosse scomparso e facevo fatica a far capire ai miei clienti che c'era, continuava ad operare, ad essere in vigore, anche se non si vedeva.
Dal 1994, o giù di lì, era scomparso dalla dichiarazione dei redditi e questo fu un bene per tutti.
Come non ricordare il famoso 740 "lunare" del 1992?
Decine di quadri (a lettura ottica) pazzescamente complicati ed angoscianti da compilare e che fecero impazzire tutti i consulenti ed i loro clienti.

Intanto l'Amministrazione, in via telematica, con l'incrocio delle banche dati (catasto, registro, motorizzazione, ecc...) riceveva la maggior parte delle informazioni utili a conoscere la capacità contributiva di ogni contribuente.
Pensiamo ad esempio a quelle relative all'acquisto e alla titolarità di automobili e imbarcazioni o aerei.

Risulta evidente che si intende utilizzare questo strumento e a riprova di ciò riporto alcuni stralci di un articolo comparso sul Il Sole 24ore del 20 giugno a firma Saverio Fossati dal titolo La Gdf controlla il lusso, contro i falsi poveri ritorna il redditometro

Si chiama redditometro la carta che il Fisco intende giocare nell'offensiva contro i falsi poveri. Nonostante il prudente silenzio dell'Agenzia delle entrate molti sono gli elementi che fanno pensare che lo strumento per l'accertamento sintetico del reddito ctorni a prendere quota dopo anni di oblio ...
Ma c'è di più: la Guardia di Finanza ha ricevuto precise disposizioni dal Ministero dell'Economia per raccogliere, nel corso delle normali attività di intelligence e controllo sul territorio, proprio gli elementi utili per l'applicazione del redditometro (auto e case di lusso, cavalli da corsa, eccetera), intestati a prestanome o a società fittizie.
Con il compito di monitorare anche la frequentazione di circoli esclusivi, case d'asta, casino.
Senza dire - e siamo al terzo indizio di un rinnovato interesse verso questo strumento - che un esplicito richiamo al redditometro è contenuto nella Circolare 7 delle Entrate, quella che ha fissato gli indirizzi operativi per il contrasto all'evasione.

Pare davvero che le maglie si stringano e, probabilmente, si procederà, da parte dell'Amministrazione all'invio di Questionari (da compilare a cura del contribuente che se ne assume la totale responsabilità in merito alle informazioni fornite) con la richiesta di dati che attestino il possesso, l'uso o il godimento di beni e di servizi atti a significarne la capacità contributiva.
Ma di questo parlerò nella seconda parte, ove affronterò le altre forme di accertamento indicate nella circolare 7/ 2005




 
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