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Iva e prestazioni
La cicolare
n.4/E del 28 gennaio 2005 rappresenta un importante progresso verso
l'armonizzazione delle norme italiane con le direttive della Comunità
Europea.
Carla Frigieri Franzelli
IVA e prestazioni mediche
italian
Dental Economist -
4/2005
-
ottobre 2005
I principi che presiedono all'applicabilità dell'IVA sono stati spesso
frutto di discussione in ambito comunitario tra la Corte di Giustizia ed alcuni
stati membri che attuavano l'esenzione dall'imposta, anche là dove le
sentenze della Corte indicavano diversamente.
In un mio articolo dedicato alle Igieniste Dentali (italian
Dental Economist - 2/2003) ponevo l'accento sulla necessità di
arrivare ad un'armonizzazione tra le varie norme italiane e le direttive della
Comunità europea, troppo spesso da noi disattese.
Un grande passo avanti è stato compiuto in tal senso con la Circolare
n. 4 del 28 gennaio 2005.
La Circolare ha come oggetto
le prestazioni mediche esenti, facendo
riferimento al quadro normativo definito da:
art. 10, n.18, DPR
26 ottobre 1972, n.633
art. 13, parte A, n. 1, lett. c) della Sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE.
Sentenze Corte di Giustizia (del 20/11/2003 cause 307/01 e 212/01).
Cercherò di illustrarvela nel modo più sintetico e semplice,
articolando il mio lavoro proprio partendo dalla lineare elencazione degli argomenti
che ci propone la circolare in esame.
| La Circolare n.
4/2005 - ARGOMENTI |
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PREFAZIONE
Il DPR
633 istituiva, il 26 ottobre 1972 l'Imposta
sul Valore Aggiunto,
meglio conosciuta con l'acronimo IVA, e
la su disciplina.
L'art. 10
di questo decreto al punto 18 considera esenti:
le prestazioni sanitarie
di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni
e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo Unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della
Sanità, di concerto con il Ministero delle Finanze.
A significare quanto percorso di revisione del DPR
633/72 è stato compiuto nel corso degli anni basti ricordare
che la formulazione originaria del comma
10, Operazioni esenti dall'imposta,
non prevedeva alcuna esenzione per le prestazioni sanitarie.
L'esenzione, di cui al punto 18, entrava in vigore
solamente il 1° aprile del 1979.
Fino a quel momento gli operatori della Sanità erano sottoposti al regime
Iva normale e versavano all'Erario la differenza tra l'Iva incassata
dai pazienti da quella pagata ai fornitori.
Nell'aprile del 1979 ecco, finalmente, la norma di esenzione di cui al punto
18, che aveva recepito il contenuto dall'art. 13,
parte A, n.1, lettera c., della VI
Direttiva Comunitaria (n. 77/388 CEE, 17/06/1977) che dispone che sono
esenti le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio
delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri
interessati.
Nella mia disamina della Circolare troverete molte ripetizioni, ma ho privilegiato
l'esposizione analitica della circolare stessa che, prima riporta i contenuti
delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, poi passa a segnalare le proprie
accettazioni interpretative delle motivazioni della Corte.
Si può approvare o dissentire dalle valutazioni emerse, ma è bene
ricordare che, fino a diverse segnalazioni o pareri contrari da parte della
CEE che potrebbero in futuro arrivare, queste che mi appresto ad illustrare
saranno, almeno sul territorio nazionale, le regole che presiederanno alle prestazioni
mediche prese espressamente in esame dall'Agenzia delle Entrate.
TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI
MEDICHE SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA
La strada dell'esenzione, della comprensione di quali prestazioni
siano da considerarsi in esenzione e quali no, non è sempre stata piana
e di facile interpretazione.
Basti considerare, solo per citare un esempio eclatante, che prima della citata
circolare
n. 4/E gli anatomopatologi fatturavano in esenzione d'imposta anche
se le pronunce della Corte di Giustizia europea dicono che l'esenzione
va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni mediche che sono dirette
alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie
e di problemi di salute.
La Sezione V della Corte di giustizia CEE, chiamata a pronunciarsi da parte
di un medico austriaco (in qualità di perito giudiziario in materia di
accertamento di paternità) confermava con la sentenza del 14/09/2000
- causa C 384/98
- che queste prestazioni erano da considerarsi soggette ad imposta, al
contrario di ciò che avveniva in Italia fino al gennaio 2005.
Altri motivi di incertezza attenevano alle prestazioni rese dai medici competenti
ai fini della 626 (sicurezza sul lavoro), per i quali le pronunce della Corte
europea risultavano alquanto lacunose e si prestavano a doppia e dubbia interpretazione.
La Corte di Giustizia, nelle sue innumerevoli sentenze ha affermato sempre
il principio che l'art. 13, parte A, lett. c),
non esenta
l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell'esercizio delle
professioni mediche e paramediche, ma solo quelle corrispondenti alla nozione
prestazioni mediche che deve assumere, ai fini dell'esenzione, un significato
autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell'ambito di tali
professioni.
La consolidata e costante giurisprudenza della Corte porta alla conclusione
che le esenzioni, di cui all'art. 13, debbono
essere lette ed interpretate in senso molto restrittivo in quanto queste costituiscono
deroga al principio generale secondo cui l'IVA è dovuta, a fronte di
ogni prestazione di servizio effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Leggiamo insieme alcuni brani, per altro estremamente chiari, della parte 2
della circolare
n. 4/E
Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a fini profilattici
possono beneficiare dell'esenzione, essendo cio' conforme all'obiettivo comune
delle esenzioni previste dall'art. 13, n 1, lett.
b) e c) della sesta direttiva, che è quello di ridurre il costo
delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli.
Al fine di delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione occorre individuare
il contesto in cui le prestazioni sanitarie sono rese per stabilire quale sia
il loro scopo principale.
Pertanto
-ad avviso della Corte- se
una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire
che il suo scopo principale non e' quello di tutelare nonché di mantenere
o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto
preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici,
l'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva
non si applica.
Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell'esenzione le perizie
mediche la cui realizzazione, sebbene faccia
appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività
tipiche della professione medica, come l'esame fisico del paziente o l'esame
della sua cartella clinica,
persegue lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o
contrattuale prevista nel processo decisionale altrui.
Non costituiscono altresì
- secondo la Corte - prestazioni
mediche esenti quelle effettuate nell'esercizio della professione medica consistenti
nel rilascio di certificati o referti sullo stato di salute di una persona al
fine dell'istruzione di pratiche amministrative, come ad esempio quelle dirette
ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami medici
eseguiti al fine di quantificare l'entità dei danni nei giudizi di responsabilità
civile o al fine di intentare un'azione giurisdizionale in relazione ad errori
medici.
Ai fini dell'esenzione, a giudizio della Corte, non ha alcuna rilevanza che
il parere peritale sia stato commissionato e richiesto da un giudice o da un
ente di previdenza sociale, nemmeno quando le spese di perizia siano poste a
carico dell'ente stesso in quanto l'esenzione è ammissibile solamente
se la prestazione medica è finalizzata a tutelare la salute della persona;
ciò in quanto l'art. 13 della direttiva
non esenta da IVA ogni attività di interesse generale ma solo quelle
enumerate e descritte in modo dettagliato.
Secondo il convincimento della Corte non possono essere esentati nemmeno gli
esami medici, i prelievi di sangue o di altri campioni corporali effettuati
per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all'assunzione
o alle funzioni che un lavoratore deve esercitare oppure di permettere ad una
compagnia di assicurazione di fissare il premio da esigere da un assicurato.
Sono altresì escluse dall'esenzione le prestazioni mediche atte a stabilire,
con analisi biologiche, le affinità genetiche di individui
(sentenza 384/98 da me citata in apertura di questa parte).
A parere della Corte rientrano invece nell'esenzione in quanto finalizzate
alla tutela della salute:
- i controlli medici regolari, istituiti da taluni datori di
lavoro o da talune compagnie assicurative, compresi i prelievi di sangue
o di altri campioni corporali per verificare la presenza di virus, infezioni
o altre malattie;
- il rilascio di certificati di idoneità fisica, ad esempio,
a viaggiare;
- il rilascio di certificati di idoneità fisica diretti
a dimostrare, nei confronti di terzi, che lo stato di salute di una
persona impone limiti a talune attività o esige che esse siano
effettuate in condizioni particolari.
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APPLICABILITA' IN AMBITO ITALIANO
DEI PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA
In questa parte della circolare, l'Agenzia delle Entrate riassume
il contenuto della VI Direttiva Comunitaria (n. 77/388/CEE)
che, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari, stabilisce in materia di applicazione
dell'IVA un sistema uniforme in tutti gli Stati, al fine di evitare fenomeni
distorsivi della concorrenza nella circolazione dei beni e dei servizi.
Questo sistema, ci ricorda l'Agenzia, comporta e impone come obbligo che gli
Stati membri uniformino i propri ordinamenti alle regole citate dalla Direttiva
n.77/388/CEE. In tale contesto, improntato a criteri di uniformità, e'
pertanto necessario applicare i principi interpretativi espressi dalla Corte
di Giustizia con le sentenze in rassegna, anche se pronunciate nei confronti
di Stati diversi dall'Italia. In caso contrario infatti l'Italia, in considerazione
degli obblighi assunti in ambito comunitario, si esporrebbe al rischio di procedure
d'infrazione per violazione della Sesta Direttiva.
In conclusione di questa terza parte l'Agenzia afferma che le sentenze del
20 novembre scorso, intervenendo sul significato normativo dell'art. 13
della VI Direttiva, hanno resa indispensabile una rilettura dell'art. 10,
n. 18 del DPR 633, al fine di limitarne l'ambito di applicazione.
Aggiunge:
Peraltro la generica formulazione di detta norma
si presta alla soluzione ermeneutica offerta dalla Corte di giustizia in questione
e non rende necessario l'intervento correttivo del legislatore nazionale
Infatti il punto 18 dell'art. 10 ( ho posto il testo in corsivo in apertura
della prefazione), che opera in ambito nazionale, è quanto di più
semplice e sintetico si possa immaginare.
AMBITO
DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE. CRITERIO DELLO SCOPO PRINCIPALE DELL'ESENZIONE
(art. 10 punto 18 del DPR 633/72)
In questa parte si afferma, a ragione, che l'interpretazione della Corte ha
interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica deve possedere
per essere qualificata esente da IVA, e quindi non risulta intaccato in alcun
modo il principio che riguarda l'aspetto soggettivo, in base al quale l' individuazione
delle professioni e arti sanitarie è demandata ai singoli Stati.
Pertanto deve ritenersi conforme al diritto comunitario la previsione recata
dall'art. 10, n.18), secondo cui, sotto il profilo soggettivo, la prestazione
medica e paramedica può essere esente dall'IVA, solo se resa dai soggetti
sottoposti a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265
e successive modificazioni ovvero individuati dal decreto del ministero della
Sanità 17
maggio 2002.
Ma, a mio parere, i due periodi della circolare in esame, che più potrebbero
avere importanza sono gli ultimi due di questa quarta parte, ossia: l'elemento
di novità che deriva dal contesto delineato dai giudici comunitari, riguarda
in particolare le prestazioni di natura certificativa e soprattutto le perizie
mediche.
Considerato che l'adozione di un criterio indefinito, e talune volte non facilmente
identificabile, qual è lo scopo principale della prestazione può
comportare conseguenze negative sul piano della corretta e uniforme applicazione
dell'esenzione, al fine di limitare i dubbi interpretativi sorti in relazione
ai molteplici quesiti prospettati dai contribuenti, si ritiene utile fornire
una rassegna esemplificativa di fattispecie riconducibili o meno all'art. 10,
n. 18 DPR 633/72.
Da qui, infatti, promanano le interpretazioni e le decisioni che l'agenzia
assume, che vi illustrerò a seguire, sulla imposizione o meno delle fattispecie
descritte nei paragrafi successivi e che, in un prossimo futuro, potrebbero
avere, magari, parere diverso da parte della Corte di Giustizia, e ciò
senza che dobbiamo stupircene.
Di scelte perlomeno fantasiose, vedi l'esempio degli anatomopatologi, che per
la nostra normativa operavano in esenzione, anche se non si capiva quale contributo
a migliorare la salute dei loro pazienti potessero dare, la nostra casistica
italiana è piena.
Vediamo, a seguire, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia dello
scorso novembre, quali sono, secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate le
conferme o le modifiche in ambito nazionale, sull'esenzione o meno di talune
prestazioni mediche.
Trovo estremamente apprezzabile lo scopo della Circolare n. 4/E che compie lo
sforzo di adeguarsi all'interpretazione della Corte europea e fornisce chiarimenti
sul trattamento IVA da applicarsi alle prestazioni mediche onde assicurare comportamenti
uniformi all'interno dello Stato.
PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE
Sono da considerarsi imponibili:
L'Agenzia entra più nel dettaglio e risponde
e chiarisce nel merito di ipotesi particolari poste alla sua attenzione. Probabilmente
si riferisce a richieste di pareri rivolte all'Agenzia da contribuenti attraverso
lo strumento dell' Interpello (italian
Dental Economist 5/2002).
| Il
riconoscimento cause di servizio |
| Sono da considerarsi imponibili |
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- gli accertamenti
medico-legali effettuati dall'INAIL
sulla base di convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamento
di corrispettivi connessi alle istanze di riconoscimento di cause di
servizio presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni,
stati di infermità, inabilità assoluta o permanente.
La sopraccitata imponibilità è giustificata dal fatto
che questo tipo di prestazioni non sono riconducibili alla tutela della
salute ma preordinate al riconoscimento o meno di benefici economici
nei confronti del personale dipendente.
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Per contro, sono da considerarsi esenti:
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- le prestazioni
rese dall'INAIL
sulla base di convenzioni, aventi una finalità terapeutica o
di prevenzione.
L'Agenzia pone l'esempio dei controlli medici eseguiti sui lavoratori
a scopo profilattico o al fine di stabilire l'idoneità fisica.
Cioè quelli che hanno lo scopo di valutare se lo stato di salute
del lavoratore consenta lo svolgimento di determinate mansioni, piuttosto
che consentirne il rientro al lavoro nelle mansioni che gli erano proprie.
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| Prestazioni
rese dalle Commissioni Mediche di verifica in relazione alle istanze di
pensione di invalidità |
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La Commissione medica di verifica istituita presso il Ministero dell'economia
e finanze (Direzione centrale degli Uffici locali e dei servizi del tesoro)
svolge attività di consulenza medico legale in relazione alle richieste
di pensione di invalidità.
I componenti della Commissione possono essere dipendenti di altri enti
o liberi professionisti.
Nei confronti dei medici dipendenti, in quanto non titolari di una Partita
Iva, non si pone alcun problema di imponibilità. Costoro, infatti,
in base al disposto dell'art. 50, c. 1, lettera f) del TUIR Testo Unico
Imposte sui Redditi), il rapporto intrattenuto con le commissioni, determina
un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e come tale estraneo
all'ambito di applicazione dell'IVA.
Sono, invece, da considerarsi imponibili:
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- le prestazioni rese dai medici
libero professionisti (titolari di partita Iva), in quanto la loro prestazione
non ha per scopo principale quello di tutelare, nonché di mantenere
o ristabilire la salute di una persona. Il loro compito, infatti, è
quello di fornire un parere al fine di sostenere o respingere una richiesta
di riconoscimento di una pensione di invalidità, ecc
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| In base all'enunciato del
sopra citato art. 50 TUIR, e sue modifiche del dicembre 2003 (Legge 350,
art 2, c.36), i compensi erogati da Stato, Regioni, Province e Comuni per
l'esercizio di pubbliche funzioni, nel cui ambito devono comprendersi anche
le partecipazioni a commissioni istituite sulla base di norme di legge,
costituiscono redditi di lavoro autonomo se la prestazione è resa
da soggetti titolari di partita IVA.
Vale la pena ricordare che prima delle modifiche apportate dalla sopra
citata legge 350, entrate in vigore il 1° gennaio 2004, i compensi
percepiti per l'esercizio di pubbliche funzioni, anche se rese da libero
professionista con partita Iva, venivano assimilati a quelli di lavoro
dipendente e dice la circolare : Le relative prestazioni, pertanto, non
essendo rilevanti ai fini dell'IVA non erano soggette all'obbligo di fatturazione.
(Naturalmente erano invece rilevanti ai fini del reddito).
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| Commissioni
Mediche locali patenti guida |
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Sono da considerarsi esenti:
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- le prestazioni rese dai medici
libero professionisti (anche se in seno alle Commissioni) in quanto
lo scopo principale della loro prestazione non consiste nel dare parere
al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla guida ma è
finalizzata alla tutela preventiva della salute di quei soggetti che,
trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere
la propria salute e l'incolumità della collettività attraverso
la guida di autoveicoli anche se il rilascio della patente sarà
comunque subordinata al superamento dell'esame di guida.
- le ordinarie visite mediche effettuate
per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità
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CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI MEDICI
DI FAMIGLIA
Oltre alle prestazioni cliniche i Medici di base esplicano anche
tutta una serie di prestazioni su richiesta dei cittadini; prestazioni per le
quali debbono emettere parcella a fronte di un pagamento.
Inoltre sono tenuti a rilasciare certificati, sulla base di apposite disposizioni
normative, senza percepire compensi.
L'agenzia ci fornisce ampi esempi stante che le attività del Medico di
base comportano effetti diversi.
Sono da considerarsi esenti, quando rese dietro pagamento di un corrispettivo:
- le prestazioni rese dai medici di famiglia
nell'ambito delle proprie attività convenzionali
ed istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa
strettamente connesse all'attività clinica resa ai propri assistiti
e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa
anche come prevenzione.
Come esempi di prestazioni esenti, ancorché a seguito di pagamento
di corrispettivo: certificati per esonero dalla educazione fisica - certificazione
d idoneità per attività sportiva - certificati per invio di
minori in colonie o comunità - certificati di avvenuta vaccinazione.
Le sopra indicate certificazioni, rese a seguito di apposito esame clinico
da parte del medico, non hanno come finalità principale quella di consentire
a determinati soggetti di prendere una decisione, intervenendo pertanto nel
processo decisionale altrui.
Ad esempio i certificati di buona costituzione fisica richiesti per intraprendere
una attività sportiva, realizzano lo scopo principale di tutelare in
via preventiva la salute dei cittadini, sia come singoli che come collettività,
nei luoghi dove vengono esercitate attività collettive sportive, didattiche,
di lavoro.
Al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui lo scopo della prestazione
è ben individuato, per usufruire dell'esenzione da IVA occorre che sia
menzionata la finalità principale -di tutela della salute- della certificazione
richiesta.
Sono da considerarsi imponibili, invece:
- le prestazioni di natura peritale, cioè
quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto
all'indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.
Come esempi di certificazioni imponibili: certificazione per assegno di invalidità
o pensione d'invalidità ordinaria - certificazione di idoneità
a svolgere generica attività lavorativa - certificazioni peritali per
infortuni redatte su modello specifico - certificazione per riconoscimento
di invalidità civile
Si può concludere che, in mancanza di una dichiarazione chiara e circostanziata
che evidenzi la necessità per la tutela della salute, le certificazioni
sono imponibili Iva con l'aliquota ordinaria del 20% in conformità ai
principi espressi dalla Corte di Giustizia che invita a interpretate in senso
restrittivo le ipotesi di esenzione previste troppo genericamente nel nostro
art. 10, punto 18.
I medici sono tenuti inoltre a rendere senza corrispettivo determinate prestazioni
la cui obbligatorietà deriva per legge dalla natura dell'attività
esercitata. Dette prestazioni non rilevano ai fini IVA in quanto non si realizzano
i presupposti per l'applicazione dell'imposta.
Si tratta ad esempio di: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte -
denunce penali o giudiziarie - denunce di malattie infettive e diffusive - notifica
dei casi di AIDS - denuncia di malattia venerea - segnalazione di tossicodipendenti
al servizio pubblico - denuncia di intossicazione da antiparassitario - denuncia
della condizione di minore in stato di abbandono - certificati per rientro al
lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.
PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
Sono da considerarsi esenti:
- le prestazioni rese dal medico-competente
nell'ambito della sua attività quando esplicata ai fini della sorveglianza
sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del DL n. 626, 19/09/94 erano da
considerarsi esenti, in Italia, in base all'art. 6 della L. n. 133/1999.
In tal senso si era espressa anche la Risoluzione n. 181 della nostra Agenzia
delle Entrate del 18/09/2003.
La disposizione, a parere della scrivente, risultava conforme ai criteri enunciati
dalla Corte di Giustizia Europea, in quanto il bene giuridico primario protetto,
attraverso l'attività posta in essere dal Medico competente, è
la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente
di lavoro.
La parte riguardante le prestazioni del Medico competente, almeno per quanto
riguarda la Circolare n. 4, si ferma qui.
Ho letto alcuni articoli in merito alle conseguenze estensive che alcuni relatori
hanno tratto.
Cerco di riassumerle. E' ritenuto da più parti che, l'esenzione in questione,
sia da considerarsi tale indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
che fornisce le prestazioni. Partendo da questa premessa concludono che siano
da ritenersi esenti anche le prestazioni rese da società di servizi che
si avvalgano della collaborazione di medici abilitati.
Pongono come base a questa loro valutazione il comma 5 dell'art. 17 della L.
626 che prevede che il Medico competente possa essere, oltre che libero professionista
con propria partita Iva, anche eventualmente dipendente di:
- struttura pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti, ecc...
- dipendente dal datore di lavoro
supportando queste loro valutazioni coi contenuti della risoluzione 181/E
2003, scaturita da una domanda di interpello da parte di un soggetto societario
(società di servizi), avente come oggetto prestazioni in materia di sorveglianza
sanitaria sui luoghi di lavoro e che aveva posto in essere l'esenzione nelle
prestazioni effettuate.
Confesso che nutro alcune perplessità, sia per l'interpretazione estensiva
che l'Agenzia delle Entrate pone a capo delle prestazioni del Medico competente,
e ancor più per l'ulteriore dilatazione dell'esenzione che viene posta
con queste interpretazioni.
Su questo tema specifico la Corte di Giustizia non si è mai espressa
in termini chiari e netti.
Tuttavia, le sentenze della Corte degli ultimi periodi, sia pure rivolte ad
altre prestazioni o settori di competenza, vanno tutte nel senso di imporre
agli stati membri un carattere fortemente restrittivo alle possibilità
di esenzione. Il che non mi fa ben sperare per noi.
Staremo a vedere.
PRESTAZIONI DI CHIRURGIA ESTETICA
Sono da considerarsi esenti:
- le prestazioni mediche di chirurgia estetica,
in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto
che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona.
Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta
dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti
stradali, incendi, ecc...), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici
alle persone.
Così come espresse, con il richiamo ripetuto, al benessere psico-fisico
del soggetto, al quale vengono rivolte queste prestazioni chirurgiche, se ne
trae una conclusione praticamente generalizzata delle prestazioni di chirurgia
estetica in regime di esenzione.
Chiunque potrebbe infatti affermare che vive molto male col suo naso a patata
e ne trae ampio disturbo psichico.
Anche su questa materia, per altro dibattutissima nel corso degli anni, quando
non è riconducibile a reali motivi di disturbo psico-fisico, porrei alcuni
dubbi personali.
Anche qui, staremo a vedere.
PRESTAZIONI INTRAMOENIA
Si ritiene opportuno segnalare, conclusivamente, che nei casi richiamati,
in cui sulla base dei principi formulati dalla Corte di Giustizia la prestazione
del medico non è riconducibile al trattamento di esenzione (es. medicina
legale), deve essere emessa fattura con addebito di IVA anche se il sanitario
opera in regime di intramoenia. In tale ipotesi, poiché il medico opera
nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente la prestazione
sanitaria è formalmente resa al paziente dall'ente di cui il medico è
dipendente.
Per tale motivo sarà il predetto Ente ad emettere la fattura con applicazione
dell'IVA al 20%.
Tradotto in parole semplici vuol dire che le prestazioni rese in regime di intramoenia
seguiranno le regole impositive od esentive come dagli esempi ed indicazioni
fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/2005 che abbiamo esaminata
quale che sia il soggetto al quale è attribuito l'obbligo di parcellazione.
IN CONCLUSIONE
La corposa esposizione della quale vi ho resi vittime consenzienti (infatti
chi si annoia ha la possibilità di tralasciarne la lettura) mi porta
ad esprimere l'auspicio che la strada imboccata da questa circolare esplicativa
in materia di esenzione Iva in campo sanitario non s'interrompa.
Mi auguro anche che, prima d'imboccare, come purtroppo è accaduto più
volte, percorsi fantasiosi ed alquanto strani per estendere l'estensione a prestazioni
dubbie sul piano dell'effettivo aiuto alla salute della persona, si utilizzino
al meglio quegli strumenti di richiesta preventiva di parere alla Corte di Giustizia
che ci evitino, come Stato membro un poco indisciplinato, quelle ovvie conseguenti:
procedure d'infrazione per violazione della sesta direttiva.
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