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Irap
Dopo il pronunciamento sfavorevole della Corte di Giustizia
Europea, è tornata d'attualità la discussione sull'imposta regionale
sulle attività produttive. Ecco un pò di storia e i possibili
scenari futuri di questo contestatissimo balzello.
Emilio Bruschi
Irap: una storia (in) finita?
italian
Dental Economist -
4/2005
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ottobre 2005 L'IRAP (acronimo di Imposta
Regionale sulle Attività
Produttive), è un'imposta introdotta
con il Decreto
legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ed è entrata in vigore
dal 1° gennaio 1998, per volontà dell'allora Ministro delle Finanze,
Vincenzo Visco.
Diceva il Ministero nella sua circolare esplicativa:
“ ... L'IRAP assoggetta a tassazione il valore
della produzione netta dei soggetti che abitualmente producono o scambiano beni
ovvero prestano servizi. Sono, tra l'altro, soggetti passivi di detta imposta
le società, gli enti e le persone fisiche che esercitano attività
commerciali o agricole, gli esercenti arti e professioni ... ”
Appunto. Entrarono a far parte dei soggetti passivi dell'IRAP anche i Professionisti.
Nei confronti di tali soggetti, il presupposto impositivo si verifica quando
viene esercitata, per professione abituale, ancorché non esclusiva, un'attività
di lavoro autonomo. Sono invece esclusi dall'applicazione dell'IRAP alcune attività
di lavoro autonomo come, ad esempio, le attività di collaborazione coordinata
e continuativa o le attività degli inventori od ancora le attività
professionali occasionali.
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L'IRAP:
- è un'imposta locale che si applica sul valore della produzione
netta con un'aliquota del 4,25%.
I versamenti avvengono in concomitanza con i versamenti delle imposte
sul reddito e con la presentazione dell'Unico, (dichiarazione dei redditi
unica solo di nome)
- si applica quindi su un valore imponibile, (definito valore della
produzione netta), che non coincide con il reddito derivante dall'attività
professionale.
Per semplificare al massimo diciamo che, per determinare l'imponibile
IRAP, su cui calcolare il 4,25%,
basta aggiungere al reddito dello Studio il costo del personale dipendente
- è indeducibile dal reddito ai fini del calcolo dell'IRPEF
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LA BOCCIATURA DELL'EUROPA
Sin dalla sua comparsa sulla scena fiscale nazionale, l'IRAP è
stata fonte di grandi discussioni.
Definita nei più disparati ed ingiuriosi modi (imposta sulle perdite,
imposta sul costo del lavoro, ecc...), l'IRAP è stata oggetto da subito
dell'attacco deciso di tutte le categorie di operatori economici e, tra questi,
e tra i più incattiviti, si annoverano certamente i Professionisti.
Ebbero ovviamente inizio molte procedure di contenzioso tributario: innumerevoli
furono le istanze di rimborso presentate al Fisco che, ovviamente, oppose il
proprio diniego. Seguirono i ricorsi presso le Commissioni Tributari, in prima
istanza Provinciali e poi Regionali, per l'inevitabile appello.
Si scatenarono tutti: le organizzazioni di categoria, le associazioni professionali
e, non ultimi, i Consulenti fiscali per i quali fare ricorsi ed appelli è
un discreto lavoro, quasi come per un dentista curare una carie. La discussione
fu posta persino sul piano della legittimità costituzionale.
Lo stato dell'arte del contenzioso, oggi, annovera numerose decisioni favorevoli,
in più gradi di giudizio, presso le Commissioni Tributarie ed anche favorevoli
pronunce della Corte Costituzionale.
Tutte le dispute vertono sostanzialmente su un argomento: l'IRAP sarebbe (sottolineo
sarebbe) dovuta dai Professionisti muniti di struttura organizzativa (e tali
sono gli odontoiatri), mentre potrebbe non essere dovuta se il Professionista
fosse, ad esempio, un collaboratore di Studio che svolge la sua attività
presso terzi.
Chiarito che solo in minima parte i ricorsi dei contribuenti, basati sulle accennate
motivazioni, sono stati accolti dalla Commissioni Tributarie, va anche detto
che di rimborsi IRAP non se ne sono visti, per nessuno, almeno sino ad oggi.
Cosa c'è di nuovo, quindi che giustifichi il discutere ancora sull'IRAP
?
Di nuovo c'è un intervento dell'Avvocato Generale
della Corte di Giustizia europea a Bruxelles, che è intervenuto
sull'argomento investito da una richiesta della Commissione tributaria di Cremona,
a sua volta chiamata a deliberare su un ricorso della locale Banca Popolare.
Gli organismi europei, stavolta, sono stati chiamati in causa in quanto il contribuente
italiano (la Banca Popolare), ha obiettato che l'IRAP sarebbe contraria alla
normativa europea sulla base di un'analisi tecnica assai fine e sofisticata.
Si è aperto, per dire, un nuovo filone di contestazione che investe
l'IRAP sotto il profilo della legittimità nel contesto delle norme europee,
alle quali anche il nostro Paese deve attenersi.
Bene, l'Avvocato Generale ha dato un primo parere favorevole al contribuente
e, pertanto, sfavorevole al Fisco Italiano.
La Corte di Giustizia europea si riunirà e, con ogni probabilità
farà sue le tesi dell'Avvocato Generale che, per così dire, è
il giudice istruttore della pratica.
Data per scontata la condanna dell'Italia ad abolire (od almeno a modificare)
l'IRAP, per adeguarla alla normativa europea, cosa accadrà ai contribuenti
italiani che, da anni, versano l'IRAP e che si accingono a versarne ancora nei
prossimi mesi ?
RIMBORSI: COME E QUANDO?
La questione va posta in questi termini: se la Corte di Giustizia europea decretasse
che l'Italia ha riscosso indebitamente l'IRAP e che pertanto la deve restituire
a tutti, tanto varrebbe emigrare subito in un Paese del Terzo Mondo od incominciare
a pensare che i Bond argentini sono tra i titoli meglio quotati. L'Italia farebbe
default!
Si prevede che la Corte di Giustizia dirà: Cara Italia, hai sbagliato.
L'IRAP è un'imposta da revisionare. Rivedi la normativa e, a far tempo
dal 2006 (almeno io penso) devi essere in regola. Quel che è stato è
stato, scordiamoci il passato.
Così facendo l'Italia, o meglio, le Regioni italiane, alle quali l'IRAP
è servita per finanziare il servizio sanitario, sono salve.
Ed i rimborsi IRAP, quindi ??
Il mio pensiero è il seguente: come si è detto la Corte di Giustizia
dichiarerà l'illegittimità dell'IRAP a partire da una data successiva
a quella della sua sentenza, in modo che il nostro Erario non debba rimborsare
l'IRAP che ha incassato in precedenza.
Potranno forse ottenere il rimborso coloro che dopo aver presentato istanza
di rimborso, decorsi 90 giorni senza che l'Erario abbia risposto o abbia negato
il rimborso, abbiano presentato ricorso in Commissione tributaria con le stesse
motivazioni che supportano l'attesa sentenza della Corte europea.
Come vedete il tempo stringe.
Vale anche la pena di chiarire che possono essere richiesti a rimborso solo
i versamenti eseguiti negli ultimi 48 mesi.
E per i versamenti a venire ? Verserete in futuro il saldo IRAP ? Io direi di
sì a meno che voi non vogliate garantirvi il pagamento di sanzioni.
Forse non sarebbe sbagliato scrivere sul Modello F24, proprio accanto alla sezione
del versamento IRAP una frase del tipo: verso l'IRAP al solo scopo di evitare
sanzioni ma ne chiedo, contestualmente il rimborso anche e non solo per quanto
verrà deciso dalla Corte di Giustizia europea.
Il vostro Commercialista saprà senza dubbio consigliarvi per il meglio.
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