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Frigieri_redditi immobiliari
Una disamina delle disposizioni più controverse
della legge che, almeno nelle intenzioni, si prefigge l'obiettivo della lotta
al sommerso.
Carla Frigieri Franzelli
Finanziaria 2005: i redditi immobiliari
italian
Dental Economist -
3/2005
-
giugno 2005
La prima parte
del mio lavoro, dedicato alla Finanziaria, scritto nei primi giorni del novembre
2004 (IDE
5/2004) analizzava il disegno di legge del 29 settembre 2004 che era composto,
allora, da 92 articoli.
Dopo la pubblicazione del progetto di legge si scatenarono tumultuose polemiche
sui contenuti.
Ciò faceva ritenere che il percorso dell'iter parlamentare sarebbe stato
periglioso e denso d'insidie e ostacoli rappresentati dagli innumerevoli emendamenti
che sarebbero stati proposti. Sempre più incerta appariva la possibilità
che l'approvazione arrivasse in tempi utili, cioè entro il 31 dicembre
2004.
La discussione
parlamentare di un disegno di legge comporta che l'approvazione passi attraverso
l'attenta disamina e votazione, articolo per articolo, unita alla valutazione
ed eventuale accettazione e o rigetto (sempre attraverso votazione) degli emendamenti
presentati dai parlamentari.
Onde abbreviarne l'approvazione in tempi celeri, la Finanziaria 2005, con un
furbo espediente, è stata presentata alle Camere con un solo articolo,
che ha mantenuto gli stessi contenuti articolati in ben 572 commi (!!).
Ciò
ha accelerato di gran lunga l'iter parlamentare e si è giunti all'approvazione
con voto di fiducia il 30 dicembre scorso con la maggioranza compatta nel voto
e senza che l'opposizione potesse in alcun modo far valere le proprie istanze
di merito in spregio alle più elementari regole di democrazia rappresentativa.
Sia come sia la Finanziaria
o Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 è stata pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 192 della Gazzetta Ufficiale 306 del 31 dicembre.
La lettura di questo corposissimo articolo richiedeva tempi lunghi, per non
parlare dei problemi connessi all'approfondimento e comprensione dei contenuti.”
Chiunque abbia affrontato l'analisi della legge si è trovato impegolato
in molti punti oscuri e rincuorato da pochissime certezze.
In un corsivo apparso sul Il Sole 24ore del 16
febbraio 2005 siglato (S. Pa.) e intitolato Riforme
minime - Un cacciavite per i commi oscuri, si leggeva:
“Piccolo promemoria per chi, all'interno del
Governo, sta lavorando da settimane e settimane alla lista delle riforme
a costo zero da inserire, quando vedrà la luce, nel provvedimento
sulla competitività.
Tra tante buone intenzioni, un capitoletto, magari breve, lo si potrebbe
pure intitolare alla competitività normativa, per cercare di rimettere
rapidamente in carreggiata - è solo una proposta, per carità
- quelle cose, piccole e grandi, che il legislatore con una riga vuole e
con l'altra disvuole.
La Finanziaria di quest'anno, come si scrive da settimane e come si commenta
in tutti i convegni, è uscita un poco deforme. Vuoi per il doppio
maxi-emendamento dei voti di fiducia, vuoi (che poi è un po' lo stesso)
per l'insolito numero di commi, il testo, in più di un punto, non
funziona, non gira, non si capisce.
Spesso non funziona - si badi bene - dal punto di vista tecnico. Esattamente
come non funzionerebbero un rubinetto intasato dal calcare o una lampada
dai fili mal collegati.
Ma è un peccato lasciar le cose a metà, far perdere tempo
e fiducia.
In fondo, si tratta solo di prendere un cacciavite (è una metafora)
e dare una sistemata: per competere, bisogna almeno poter partire.” |
Le centinaia di domande fioccate all'amministrazione, in tutte le sedi ove
si discuteva la Finanziaria, hanno indotta l'Amministrazione a formulare la
circolare n. 10 del 16 marzo 2005 intitolata, appunto, Risposte
fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata.
Le 39 pagine della circolare, i quasi tre mesi trascorsi dalla pubblicazione
della legge alle risposte contenute nella circolare, la dicono lunga sul numero
dei quesiti posti dagli esperti relativamente ai punti incomprensibili e incongrui.
Non tutti i dubbi sono però chiariti e mi scuso anticipatamente qualora
nella mia esposizione risultassi dubbiosa o criptica.
Le novità introdotte sono davvero molte. Tra queste, mi occuperò
ora della fattispecie che attiene ai redditi immobiliari.
LA LOTTA AL SOMMERSO NEL SETTORE IMMOBILIARE
E fatto obbligo, in base all'art.
12, DL n. 59/1978, presentare la Comunicazione
di cessione di fabbricato che è il documento con cui il proprietario
dell'immobile denuncia alle autorità preposte quando un altro soggetto
prende possesso, a qualsiasi titolo, del fabbricato.
I commi 344 e 345 della Finanziaria introducono
rilevanti novità per quanto riguarda:
- le modalità di presentazione della comunicazione di cessione
di immobile (comma 344)
- i soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione (comma
345).
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L'art.
12 sopra citato imponeva che
il modello dovesse essere presentato entro 48 ore dalla consegna del
fabbricato al soggetto terzo. Non si citava la data di stipula o di decorrenza
dell'atto di cessione ma era fondamentale solo il momento in cui il soggetto
terzo entrava in possesso dell'immobile.
Con il comma 344 sono introdotte alcune
novità e la più significativa impone che la comunicazione di cessione
di fabbricato venga compilata in formato elettronico e presentata all'Agenzia
delle Entrate (non più l'autorità locale di Pubblica Sicurezza)
con modalità telematica da parte del:
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- soggetto interessato che direttamente la trasmette
- indirettamente, attraverso:
- intermediari abilitati, le banche, le poste, i commercialisti, ragionieri,
avvocati, i CAF, i revisori contabili, ecc...
- uffici dell'Agenzia delle entrate.
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I dati raccolti dall'Agenzia delle entrate dovranno poi essere trasmessi al
Ministero dell'Interno.
Il termine perentorio di presentazione della comunicazione di cessione pare
essere rimasto di 48 ore.
Il modello di comunicazione di cessione di fabbricato è reso disponibile
e può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it
Nota bene: in chiusura del comma 344
è precisato che, qualora si ottemperi alla registrazione dell'atto di
cessione dell'immobile (all'Ufficio del registro), il modello in esame non deve
essere presentato.
Il soggetto obbligato alla presentazione cambia se:
- Il proprietario agisce in proprio
- Il proprietario si avvale di un intermediario del settore immobiliare
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Nel primo caso è il proprietario ad essere obbligato alla presentazione.
Nel secondo caso il soggetto obbligato è, insieme al proprietario, anche
l'intermediario immobiliare.
In mancanza di chiarimenti parrebbe, infatti che, nel secondo caso prospettato,
incomba l'obbligo su entrambi i soggetti (proprietario e intermediario) in quanto
nessuna norma contenuta nella finanziaria cancella l'obbligo in capo al proprietario
mentre inserisce il nuovo soggetto obbligato (l'intermediario).
Per le sanzioni il comma 345 della finanziaria fa ancora riferimento all'art.
12 del Dl 59/78
e commina una pena pecuniaria che va da €
516,00 a € 2.582,00.
Aggiunge una sanzione disciplinare per cui in caso di seconda violazione posta
in essere dall'intermediario immobiliare, il Sindaco competente per territorio,
su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, può disporre nei suoi confronti
la sospensione dell'attività per un mese.
COMUNICAZIONE DI CESSIONE DEL FABBRICATO: ALTRE DISPOSIZIONI
Sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione (commi
da 332 a 339) che proverò a sintetizzare.
Tra le azioni che l'Amministrazione finanziaria dovrà utilizzare per
contrastare l'evasione in campo immobiliare, è stata prevista l'istituzione
di altri canali di acquisizione dei dati.
Nei commi presi in esame, che recano alcune modifiche e integrazioni del DPR
605/73, viene posto l'obbligo, a carico degli uffici pubblici, degli istituti
di credito, delle società che somministrano energia elettrica, servizi
idrici e gas di raccogliere una serie di dati per l'identificazione e obblighi
di trasmissione come di seguito indicato.
| E' obbligatorio indicare il codice fiscale
nei seguenti casi |
- denuncia di inizio attività, presentate allo sportello unico
comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato
dai Comuni
- contratti di somministrazione di luce, servizi idrici e gas
I codici fiscali richiesti sono quelli relativi ai soggetti dichiaranti,
agli esecutori e ai progettisti d'opera
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| E' fatto obbligo agli Uffici pubblici |
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di comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi a concessioni,
autorizzazioni e licenze nel settore dell'edilizia.
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| E' fatto obbligo agli erogatori di energia elettrica,
gas e acqua |
| di indicare nei propri contratti documenti e fatture,
il codice fiscale degli utenti destinatari del servizio e i dati catastali
identificativi dell'immobile presso cui l'utenza è attiva. |
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| Le Banche, le Poste, gli intermediari
finanziari |
| le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché
ogni altro operatore finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza
i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione
di natura finanziaria. |
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| Obbligo di trasmissione dei dati sopra citati con modalità
telematica all'Agenzia delle Entrate |
Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché
le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento
del Direttore dell'agenzia delle Entrate.
L'obbligo di indicare i dati identificativi (tra cui il codice fiscale)
dei soggetti coinvolti decorre a partire dal 1°
gennaio 2005.
Gli obblighi di raccolta e reperimento dei dati catastali identificativi
degli immobili in cui sono attive le utenze hanno corso a partire dal 1°
aprile 2005 come di seguito precisato:
- per i contratti nuovi, stipulati dopo tale data, all'atto della sottoscrizione
del contratto.
- per quelli in essere solo in caso di rinnovo o modifica dopo il 1°
aprile 2005. |
REVISIONE PARZIALE O TOTALE DEL CLASSAMENTO DEGLI
IMMOBILI
Ai commi da 335
a 339, per contrastare il sommerso nel settore
immobiliare, è stata prevista la revisione parziale o totale del classamento
degli immobili, in modo da far emergere l'eventuale maggior imponibile su cui
calcolare l'imposta Irpef (Ire) e i tributi locali.
E' attribuita ai Comuni (comma 335) la facoltà
di revisionare il classamento degli immobili di proprietà privata, in
specie per quelli che sono posti in microzone nelle quali risulti molto evidente
uno scostamento tra:
- il reale valore medio di mercato e il valore catastale
- lo stesso rapporto (valore di mercato - valore catastale) in relazione
a tutte le microzone comunali
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Il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite
con il provvedimento di cui al comma 339.
L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata la
sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento di cui sopra è stato emanato il 16 febbraio 2005 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio. Si può ritenere
che i Comuni, ora, possano partire con le revisioni.
Nel comma 336 si danno indicazioni ai Comuni,
qualora verifichino:
- l'esistenza di immobili di proprietà privata non dichiarate
al Catasto
- variazioni e migliorie edilizie che hanno modificato significativamente
in aumento il valore catastale di un immobile
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I Comuni possono (o devono?) chiedere, ai titolari dei diritti reali su questi
immobili, la presentazione degli atti di aggiornamento. E' fatto obbligo ai
Comuni di dare comunicazione di questa richiesta anche all'agenzia del Territorio.
I soggetti che saranno raggiunti da tale richiesta avranno novanta giorni per
rispondere.
Trascorso questo periodo, se l'Agenzia del Territorio non avrà ricevuto
i dati richiesti, provvederà autonomamente ad iscrivere al catasto gli
immobili e ad aggiornarne il classamento.
Tutti gli oneri di tale procedura saranno posti a carico del soggetto titolare
del diritto reale (proprietario, usufruttuario, ecc.) dell'immobile oggetto
del classamento.
Il comma 337 indica la decorrenza degli effetti
fiscali, quindi della imponibilità degli immobili sottoposti a classamento,
come di seguito indicato:
· dal 1°
gennaio successivo a quello cui si riferisce l'omessa denuncia se si riesce
a identificare tale data.
· dal 1°
gennaio dell'anno in cui si riceve la notifica di richiesta dei dati da parte
del Comune nel caso in cui non si sia potuta stabilire la data dell'omessa
presentazione di denuncia.
La sanzione prevista all'art. 336 è
pari ad un minimo di € 258,00 fino
ad un massimo di € 2.066,00
In mancanza di chiarimenti, presumo che la sanzione verrà comminata solo
a quei soggetti che non avranno provveduto, nel periodo previsto di novanta
giorni, a rispondere alla richiesta di informazioni inviata dal Comune.
LE LOCAZIONI IMMOBILIARI
La parte riguardante le locazioni, il valore catastale ai fini delle
imposte e tutte le notizie correlate sono state una delle parti della Finanziaria
di maggior difficoltà di comprensione.
L'uso smodato di astruserie lessicali, l'insistito e confuso richiamo, con numerose
dimenticanze, a norme precedenti, l'involuzione assurda del linguaggio hanno
messo a dura prova il senso di captazione di molti professionisti del fisco.
Con la circolare n. 10 del 16 marzo 2005 arrivano alcune risposte
e chiarimenti anche se, a mio parere, permangono ancora alcuni dubbi.
INTRODUZIONE DI UN REDDITO MINIMO DI LOCAZIONE DA
DICHIARARE
Una delle novità più rilevanti contenute nella Finanziaria
è sicuramente rappresentata dall'introduzione di un reddito minimo
che deve essere dichiarato da chi affitta immobili, sia che si tratti d'immobili
ad uso abitativo, sia che si riferisca ad immobili ad uso commerciale, industriale,
ecc...
Qualche giornalista, con giocosa, nonché polemica ironia, ha appellato
il conteggio per definire il reddito minimo dei fabbricati locati minimum
tax sugli affitti in quanto generalmente si ritiene che ricordi, molto da
vicino, quel tanto criticato strumento che portò, in un recente passato,
le imprese minori a manifestare aspro dissenso anche in piazza.
Mi permetto, a tale proposito, una digressione/commento assolutamente personale.
Credo che il mio studio, che si occupa esclusivamente di problematiche contabili/tributarie
legate al settore sanitario dentale, sia stato uno dei pochi che, a fronte di
centinaia di dichiarazioni dei redditi di odontoiatri e odontotecnici, dissentisse
totalmente con la protesta degli imprenditori, principalmente commercianti,
in quanto constatò che per il settore dentale la minimum tax era davvero
una manna dal cielo e generosa (fin troppo) nei confronti del contribuente dentista
o tecnico. Gli strumenti addottati successivamente dall'amministrazione divennero,
per noi del dentale, estremamente più punitivi.
Ma questa è storia di ieri.
Veniamo all'oggi e a questa nuova Minimum tax sugli affitti.
In base alle previsioni contenute nella Finanziaria il proprietario d'immobile
che non dichiari una determinata soglia minima di reddito di locazione potrà
essere sottoposto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad accertamento
come indicato nel successivo paragrafo 2.
Onde arrivare a determinare il valore minimo si deve fare riferimento al comma
3 del nuovissimo art
41 ter che la Finanziaria 2005 aggiunge al Dpr 600/1973 .
Questo breve comma ha posto non pochi interrogativi agli addetti in quanto non
si capiva se dovessero essere considerate tre diverse basi imponibili:
- una relativa all'imposta di registro
- una relativa alle imposte sui redditi (Ire e Ici )
- una ai fini delle locazioni
Fino alla pubblicazione della circolare n. 10 del 16 marzo 2005,
le più accreditate pubblicazioni tributarie ritenevano corretti i tre
conteggi distinti per le tre diverse fattispecie d'imposta come sopra esemplificato.
Nossignori, la circolare n. 10, a me pare ribaltare tutte le ipotesi e unifica
(salvo per le imposte sui redditi della prima casa), i moltiplicatori per arrivare
al valore catastale relativamente a tutte le imposte.
Il valore dell'immobile è determinato mediante l'applicazione, alla rendita
rivalutata, dei coefficienti di cui all'art. 52, comma 4, Dpr n. 131/86 "…
e successive modificazioni"
Proprio su questa ultima frase, riportata in corsivo, ritengo si sia innescata
la bagarre delle cifre e moltiplicatori diversi, apparsi su molte pubblicazioni,
nei mesi precedenti la formulazione della Circ. n.10.
L'applicazione del meccanismo previsto dai commi da 341 a 343 della Finanziaria
ha l'effetto di mettere al riparo dagli accertamenti fiscali, descritti nel
successivo punto 2. di questo articolo, relativi ai canoni di locazione. Infatti
il citato nuovo art.
41 ter al primo comma in tema di accertamenti dice:
"…non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivati
da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente
al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del
15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile".
Tenuto conto dei chiarimenti e della tabella
dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali contenuti nella circolare
n.10/2005 vediamo il conteggio che porta al reddito minimo.
Nota bene: come base tutte le rendite catastali vanno rivalutate del
5%
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Esempio (a)
Supponiamo una unità immobiliare con rendita catastale di €
550,00 con un canone di locazione mensile di € 500,00
| Rendita catastale rivalutata |
(€ 550,00 + 5% ) |
€ 577,00 |
| Valore immobiliare |
(€ 577,00 X 120) |
€ 69.241,00 |
| Canone di locazione annuo |
( € 500,00 X 12) |
€ 6.000,00 |
Calcolo minimum tax
| Canone annuo ridotto del 15% |
(€ 6.000,00 X 85%) |
€ 5.100,00 |
| 10% del Valore dell'immobile |
( € 69.241,00 X 10%) |
€ 6.241,00 |
Poiché il reddito minimo da dichiarare deve essere non inferiore
al maggiore dei due importi sopra ottenuti, il contribuente, per non subire
accertamento dovrà dichiarare almeno €6.241,00 che rappresenta
il reddito minimo consentito per questo immobile.
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Esempio (b)
Unità immobiliare con rendita catastale di € 550,00 e
canone mensile di € 550,00
| Rendita catastale rivalutata |
(€ 550,00 + 5% ) |
€ 577,00 |
| Valore immobiliare |
(€ 577,00 X 120) |
€ 69.241,00 |
| Canone di locazione annuo |
(€ 550,00 X 12) |
€ 6.600,00 |
Calcolo minimum tax
| Canone annuo ridotto del 15% |
(€ 6.600,00 X 85%) |
€ 5.610,00 |
| 10% del valore dell'immobile |
(€ 69.241,00 X 10%) |
€ 6.241,00 |
Poiché il maggiore dei due importi € 6.241,00 risulta
inferiore al canone annuo dichiarato dal contribuente (€ 6.600,00)
il locatore può essere tranquillo.
C'è chi addirittura ipotizza che il contribuente possa tranquillamente
dichiarare un incasso di € 6.241,00 a fronte del reale incasso
di € 6.600,00, senza che l'amministrazione possa avvalersi.
Personalmente non mi sento di condividere siffatta ipotesi e sarei per
consigliare di dichiarare il vero.
Sintetizzando, si può trovare il reddito minimo consentito con
una semplice equazione a seconda della tipologia dell'immobile.
| Gruppi A, B e C (negozi esclusi)
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Rendita + 5% X 120 : 10 |
| A10 e gruppo D |
Rendita + 5% X 60 : 10 |
| Negozi e gruppo E |
Rendita + 5% X 40,8 : 10 |
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IL REDDITO DI LOCAZIONE
E' apparso subito chiaro, fin dall'apparire del disegno di legge
finanziaria, che la manovra avrebbe tentato di creare un argine contro il diffuso
malcostume di molti contribuenti che evadono su tutto o una parte dei proventi
che loro derivano dalle locazioni immobiliari.
Evasione che interessa sia l'Irpef (ora IRE), sia l'imposta di registro, sia
l'ICI, ecc...
I due obbiettivi prioritari che le norme introdotte si prefiggono sono:
- individuazione degli immobili locati per cui il proprietario non ha
registrato il contratto e spesso nemmeno il canone nel quadro dei fabbricati
del modello Unico
(dichiarazione dei redditi)
- individuazione dei contratti regolarmente registrati ma con canone
inferiore a quello realmente pattuito fra le parti.
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Nel primo caso, come abbiamo visto, viene esteso ai contratti di servizi idrici
e gas (fino ad ora era previsto solo per l'erogazione di energia elettrica)
di indicare il codice fiscale del contraente. Le aziende erogatrici dovranno
anche comunicare all'amministrazione finanziaria tutti i dati scritti sul contratto
e i dati catastali dell'immobile.
Questo comporta che l'Amministrazione, verificata l'esistenza di un contratto
o di locazione non registrato, possa formulare due distinte presunzioni.
Nel caso di omissione di registrazione del contratto l'Ufficio può presumere
l'esistenza di un rapporto di locazione sia per l'anno oggetto di accertamento,
sia per i quattro anni precedenti.
Il canone sarà pari alla rendita catastale rivalutata moltiplicata per
20% senza diritto ad alcuna deduzione forfetaria di spese (normalmente la deduzione
è del 15% sul valore del canone di locazione indicato nel contratto).
Individuata la base imponibile l'amministrazione provvederà ad accertare
la maggiore imposta ai fini Ire (Irpef) e procederà anche alla liquidazione
dell'imposta di registro.
Nel secondo caso, contratti registrati con importo inferiore a quello realmente
percepito, il nuovo articolo aggiunto al Dpr 600/73, il 41ter
prevede, sintetizzando all'osso, una specie di salvacondotto per coloro che
dichiarano un reddito netto della locazione non inferiore al 10% del valore
catastale degli immobili. Nel qual caso gli Uffici non potranno procedere agli
accertamenti parziali né svolgere indagini bancarie.
Invece, nei confronti di chi non si adegua ai valori minimi voluti dal legislatore,
si potrà procedere con gli accertamenti ordinari, di cui all'art. 41bis
del Dpr 600/1973 che parla delle verifiche parziali.
In caso di ricevimento di accertamento il contribuente potrà scegliere
tra:
- aderire all'accertamento
- ricorrere contro l'atto
- tentare una conciliazione
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La scelta tra pagare subito piuttosto che avviare un contenzioso dipende dalle
prove che il contribuente ha a disposizione.
- Il contribuente che aderisce e paga il dovuto entro 60 giorni dalla
notifica dell'atto ha diritto che le sanzioni siano ridotte a un quarto.
- Se il contribuente decide di ricorrere deve presentare il ricorso
entro 60 giorni allo stesso Ufficio che ha emesso l'accertamento e nei
30 giorni successivi, se ne deposita copia anche alla Commissione Tributaria
Provinciale.
Naturalmente dovrà produrre tutte le prove che attestino ad esempio
che i soldi incassati corrispondono al dichiarato , oppure dimostrare
il mancato pagamento da parte dell'inquilino, ecc...
- Chi decide di conciliare deve presentare domanda entro 60 giorni dalla
notifica dell'atto con istanza in carta libera, argomentando la sua
istanza.
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Il contribuente sarà convocato dall'Ufficio entro 90 giorni e verrà
avviato un tentativo di conciliazione. Se la nuova proposta dell'amministrazione
accontenta il contribuente, questi procederà al pagamento usufruendo
della riduzione a un quarto delle sanzioni.
In caso contrario potrà rifiutare e ripresentare ricorso.
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