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Avviata la struttura odontoiatrica, occorre assicurare
nel tempo il rispetto della normativa di radioprotezione.
Vediamo che cosa si deve fare e con quale frequenza; in particolare analizziamo
quale sia la frequenza minima delle verifiche che l'esperto qualificato deve
fare
Anna Maria Segalini -
Federico Molina
La radioprotezione in odontoiatria - le verifiche periodiche
per la tutela della salute degli addetti alle attività radiologiche
italian
Dental Economist -
2/2005
-
maggio 2005
La normativa di riferimento se ci sono lavoratori esposti ai commi 5,
6 e 7 dell'art. 79 del D.L.gs
n 230/95 prescrive:
- la valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti
che non sono classificati in categoria A può essere eseguita
sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di
lavoro
- l'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato,
almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate
dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale,
al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri
lavoratori esposti.
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In generale, se l'ambiente di lavoro è ben progettato, è possibile
classificare gli operatori addetti non esposti al rischio da radiazioni.
In ambienti non ben progettati o quando si effettuino tecniche particolari,
è possibile che gli operatori vengano classificati dall'esperto qualificato
esposti di categoria A o di categoria B.
Situazioni in cui questo può verificarsi sono ad esempio:
- l'esecuzione di radioscopie intraoperatorie
- l'esecuzione molto frequente di esami radiografici su pazienti non
collaboranti e senza accompagnatori (pazienti di case di riposo ad esempio),
per i quali è necessario che un operatore assista il paziente,
munito degli opportuni dispositivi di protezione individuale
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La necessità di trasmissione al medico autorizzato o al medico competente
delle dosi assorbite dagli operatori classificati esposti stabilisce già
una prima frequenza degli interventi che l'esperto qualificato deve fare: semestrale
o annuale.
Peraltro, la valutazione delle dosi assorbite e la trasmissione delle dosi non
richiedono la presenza dell'esperto qualificato nella struttura, potendo essere
svolte nello studio del professionista.
D'altra parte, va considerato che, se ci sono lavoratori classificati esposti
di categoria A, è evidente che la tipologia del lavoro svolto è
al massimo del rischio radiologico consentito dalle Norme, quindi è corretto
e molto probabile che, nel fissare le frequenze dei sopralluoghi e delle misure
l'esperto qualificato abbia indicato un intervallo di 6 mesi tra due sopralluoghi
successivi.
A conferma di questo va ricordato che il Decreto
Legislativo 626/94 prescrive che il medico competente visiti almeno 2 volte
l'anno l'ambiente di lavoro e che queste visite possano ridursi a 1 per anno
solo quando il lavoro sia a basso rischio e dunque una frequenza analoga appare
giustificata.
Se ci sono lavoratori esposti di categoria B la frequenza minima è annuale.
Inoltre, se ci sono lavoratori esposti di categoria A è obbligatorio
munire gli stessi di dosimetri personali; se ci sono lavoratori classificati
B la valutazione delle dosi assorbite può essere fatta a partire dai
valori indicati da dosimetri personali oppure da valori di dose ambientale.
In ogni caso occorre mantenere sempre attivo un contratto di fornitura e lettura
di dosimetri.
GLI ADEMPIMENTI IN PRESENZA DI LAVORATORI CLASSIFICATI
NON ESPOSTI
Veniamo ad altri compiti affidati dalle Norme all'esperto qualificato, compiti
che, a differenza di quanto sopra detto, devono obbligatoriamente essere svolti
in tutte le strutture e non dipendono né dalla qualità dell'ambiente
né dalla tipologia del lavoro.
L'art. 79 comma 1, lettera b, n. 3 e 4,
e il comma 7 del D.L.gs
n 230/95 prescrivono di:
- eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle
tecniche di radioprotezione
- effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento
degli strumenti di misurazione
- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone
controllate e sorvegliate
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L'esperto qualificato deve inoltre:
- procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza
fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui
al capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione
preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attività e, in
corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento
della popolazione in condizioni normali, nonché la valutazione
delle esposizioni in caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi
di riferimento debbono essere identificati sulla base di valutazioni
ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che
tengano conto delle diverse vie di esposizione.
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La prima domanda è: con quale frequenza devono essere effettuati questi
compiti dall'esperto qualificato?
Il comma 7 prescrive di valutare le dosi
alla popolazione e il Decreto stabilisce che il limite di dose alla popolazione
è di 1 mSv/anno. Allora, dovendo verificare il rispetto del limite,
occorre garantire, almeno 1 volta l'anno, l'esecuzione delle misure necessarie.
Partendo da questo assunto è possibile mantenere la stessa frequenza
anche per assolvere a quanto prescritto dai punti 3 e 4 del comma
1.
Essendo compiti dell'esperto qualificato, ogni professionista si regolerà
come ritiene, ma possiamo ipotizzare una lista di controllo degli adempimenti,
strettamente relativi al Decreto sopra citato, che riguarda la protezione degli
operatori e della popolazione (vedi tabella)
Le verifiche e le misure sopra indicate dovranno essere riportate dall'esperto
qualificato nel registro della sorveglianza fisica della radioprotezione, che
deve essere conservato presso la sede di lavoro.
Il legale rappresentante, controfirmando il registro, attesta di avere ricevuto
comunicazione delle valutazioni effettuate dall'esperto qualificato.
Bibliografia
D.L.gs
n 230/95
D.L.gs
n 626/94
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