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Con l'entrata in vigore della legge
n. 3 del 16 gennaio 2003, che tutela la salute di chi non fuma, il professionista
che non voglia "bandire" i propri pazienti fumatori e, quindi, decida
di dedicare loro uno spazio nel proprio studio, deve sottostare a precise disposizioni
per quanto riguarda l'allestimento dell'ambiente.
Ecco, punto per punto, i requisiti strutturali previsti dalla legge.
Claudio Palerma
Requisiti tecnici delle aree destinate ai pazienti
fumatori
italian
Dental Economist -
2/2005
-
maggio 2005
I locali riservati ai fumatori, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b)
della legge
16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati
in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove
è vietato fumare.
A
tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti
strutturali:
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a)
essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati
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tali pareti devono raggiungere in ogni caso ed in ogni punto i soffitti
dei locali che ne delimitano il perimetro ed i materiali non devono consentire
la possibilità che il fumo li attraversi. Devono inoltre essere
conformi al tipo di ambienti e alle relative disposizioni di prevenzione
incendio.
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b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura
automatica, abitualmente in posizione di chiusura
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per chiusura automatica si intende
una chiusura realizzabile senza alcun intervento manuale (porta a battente
con chiusura a molla, porta elettronica con sensore di presenza)
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c) essere forniti di adeguata segnaletica
(conforme a quanto previsto al punto 6)
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| d) non rappresentare
un locale di passaggio obbligato per i non fumatori |
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tutti gli ambienti adiacenti devono essere raggiungibili senza
attraversare obbligatoriamente il locale destinato ai fumatori |
I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione
forzata (ventilatori e unità di trattamento aria) in modo da garantire
una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento
da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare.
La portata d'aria supplementare è la quantità d'aria immessa nell'ambiente
destinato ai fumatori, considerata in aggiunta a quella prevista da normative
vigenti sulla qualità dell'aria interna o da regolamenti e leggi locali
di igiene.
Questa portata supplementare deve essere filtrata adeguatamente, in considerazione
di quanto riportato sulla norma di riferimento (UNI 10339)
La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30
litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei
locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice
di affollamento pari allo 0,7 persone/mq.
L'indice di affollamento è il valore (0,7) per il quale si deve moltiplicare
la superficie del locale fumatori per individuare il numero massimo di persone
che possono essere accolte. Ad esempio, se il locale fumatori ha una superficie
di 100 m2, potranno essere accolte contemporaneamente 70 persone (100 x 0,7
= 70)
All'ingresso dei locali deve essere indicato il numero massimo di persone ammissibili,
in base alla portata dell'impianto.
I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore
a 5 Pa. (Pascal), rispetto agli altri locali
adiacenti destinati ai non fumatori. Questa condizione, che permette al fumo
di non migrare negli ambienti limitrofi, deve essere mantenuta stabilmente a
porta chiusa. Per agevolare la misura e il controllo di questa depressione è
consigliabile predisporre una presa di pressione a cavallo della parete divisoria.
Non è permessa la comunicazione diretta tra l'ambiente fumatori ed altri
ambienti abitualmente in depressione come sevizi igienici e cucine, senza l'adozione
di dispositivi o disimpegni atti a mantenere una separazione fisica tra questi
ambienti. In altre parole non si può utilizzare come aria di trasferimento
aria proveniente da servizi igienici o cucine.
L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve
essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera
esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi. L'aria
dei locali fumatori non può in ogni caso essere trattata e riutilizzata,
deve essere espulsa all'esterno tenendo in considerazione quanto previsto dai
Regolamenti locali d'Igiene.
La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi
di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme
tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea
dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte
ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario
controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del
sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione
degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità
competente.
Nei locali in cui è vietato fumare devono essere collocati appositi
cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della
omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli
devono recare la scritta VIETATO FUMARE,
integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni
applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
Nelle strutture con più locali, oltre a questo modello di cartello da
situare nei luoghi di accesso o di particolare evidenza, sono adottabili cartelli
con la sola scritta VIETATO FUMARE.
Questi divieti devono comunque essere integrati con cartelli luminosi recanti
la dizione: VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO
DI VENTILAZIONE, che si accendono automaticamente in caso di mancato
o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare.
Il locale che non risponde, anche temporaneamente, a tutte queste caratteristiche
tecniche non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'Articolo
51 della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
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