|
Untitled Document
Dopo le modifiche alla legge
241/1990 che disciplina i procedimenti della Pubblica Amministrazione, nuove
regole consentiranno alle imprese di controbattere alle opposizioni del Ministero
prima dell'emanazione del provvedimento finale
Silvia Stefanelli
La pubblicità dei dispositivi medici
italian
Dental Economist -
2/2005
-
maggio 2005
La recente legge
n 15/2005 (G.U. 21.02.2005) ha riformato la “storica” legge
241/1990 che disciplina i procedimenti della pubblica amministrazione.
Tali riforma incide anche in materia di pubblicità dei dispositivi medici.
Vediamo come.
L'art. 10-bis della nuova legge 241/90 (come riformata)
titolato Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza così sancisce:
“nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda.”
Una volta comunicati i motivi ostativi all'istante è concesso il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per “presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.”
Qualora poi le osservazioni presentate vengano disattese dalla P.A. nell'emanazione
del provvedimento finale, la stessa P.A. è tenuta a darne spiegazione
nella motivazione del provvedimento finale. Si precisa, infine, che la comunicazione
dei motivi ostativi interrompe i termini per concludere il procedimento .
Tali nuove regole di carattere generale potranno senza dubbio trovare importanti
applicazioni nell'ambito della disciplina della pubblicità dei dispositivi
medici.
Come noto infatti, ai sensi dell'art.
15 - legge 14/2003 di modifica dell'art. 21 del Lgs.46/97, a seguito della
domanda di autorizzazione pubblicitaria, il Ministero ha quarantacinque giorni
per rispondere all'istanza presentata a seguito dei quali, in caso di silenzio,
la domanda di autorizzazione si intende accolta.
L'applicazione pratica delle nuove disposizione comporta che:
- a seguito della presentazione della domanda il Ministero, ove non
intenda concedere l'autorizzazione alla pubblicità, ha l'obbligo
di comunicare tempestivamente gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento
della domanda
- da tale comunicazione l'istante ha dieci giorni per presentare delle
osservazioni, concedendo così all'istante il diritto di partecipare
attivamente al procedimento amministrativo
- la comunicazione interrompe il termine di quarantacinque giorni previsto
per l'emanazione del provvedimento, che iniziano nuovamente a decorrere
dall'invio delle osservazioni o dalla scadenza prevista per la presentazione
delle osservazioni stesse
- l'eventuale non accettazione delle osservazioni presentate dall'Azienda
istante deve essere motivato dal Ministero nel provvedimento finale
|
Tale nuova disposizione consentirà alle imprese di poter controbattere
alle opposizioni del Ministero prima dell'emanazione del provvedimento finale,
così potendo in sede endoprocedimentale giustificare gli elementi contestati
dallo stesso Ministero.
Non solo. Qualora le osservazioni presentate siano disattese il Ministero dovrà
motivare le proprie scelte nel provvedimento finale.
E ove non vi sia motivazione o la stessa sia insufficiente il provvedimento
potrà essere impugnato avanti al TAR Lazio e, alla luce della più
recente giurisprudenza in materia, potranno altresì essere richiesti
i danni economici patiti.
La nuova disciplina presenta però alcuni nei.
In primo luogo l'obbligo di comunicazione
in capo alla P.A. tempestivamente: la genericità della locuzione e la
mancata determinazione di un termine esatto di giorni, può far sì
che la P.A. comunichi i motivi ostativi l'ultimo giorno utile.
In secondo luogo tale aspetto è
poi ancor più grave, ove si considera che la nuova legge parla di interruzione
dei termini: tecnicamente infatti quanto un termine di decorrenza si interrompe
ricomincia a decorrere da capo (mentre la sospensione fa sì che i termini
ricomincino a decorrere dal momento in cui si sono sospesi).
Ciò potrebbe comportare un allungamento (fino quasi un raddoppio) della
lunghezza del procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione.
|