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Il consenso informato in medicina
I doveri del medico sono espressamente disciplinati dalle
normative, ma alcune sentenze dei giudici indicono a una riflessione.
Ruggero Paris
Il consenso informato in medicina tra prassi consolidata
e controverse interpretazioni
italian
Dental Economist -
2/2005
-
maggio 2005
Il tema del consenso informato nel rapporto medico - paziente è stato
oggetto, negli ultimi decenni, di reiterati dibattiti, acquistando ampi spazi
nei codici deontologici, nella prassi quotidiana oltre che nelle aule dei tribunali
civili e penali.
Il nostro Paese, anche se non ha disciplinato in modo organico tale materia,
ha emanato diverse disposizioni che prevedono l'obbligo, da parte del medico,
di acquisire il consenso informato dell'interessato per specifiche attività
sanitarie.
Tra le più significative si rammenta: la legge
4/5/1990 n. 107, che regolamenta le “attività trasfusionali
relative al sangue o ai suoi componenti” nonché svariati decreti
attuativi della medesima, tra cui il D.M. 7/4/1994;
la legge 5/6/1990 n. 135 dal titolo “programma
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS”
che prevede l'imprescindibile consenso per le analisi finalizzate ad accertare
l'infezione da HIV; il D. Lgs. 17/3/1995 n. 230,
che attua le Direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, stabilendo
che determinati esami radiologici siano effettuati previo consenso del soggetto
interessato.
Anche la normativa che disciplina la sperimentazione e l'utilizzo dei medicinali
fa spesso riferimento alla necessità che sia acquisito previamente il
consenso del paziente.
In tema di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA)
il consenso informato, espressamente previsto dalla legge 19/02/2004
n. 40, è stato oggetto di una dettagliata
regolamentazione tramite l'emanazione del Decreto 21/7/2004
(le c.d. Linee Guida) e del Decreto 16/12/2004,
recanti norme attuative della predetta legge.
Da quando le Corti giudicanti hanno cominciato ad emettere verdetti di responsabilità
nei confronti di medici per omessa o carente informazione, non si contano più
i pulpiti dai quali sono stati lanciati accorati appelli a tutti gli esercenti
l'ars medica di ottemperare con scrupolo a tale obbligo.
Ma vi sono altri obblighi cui il professionista deve attenersi oltre a quelli
espressamente disciplinati?
Quali ulteriori doveri gravano sul medico che ha fornito al paziente informazioni
esaurienti e corrette al fine di metterlo in grado di esercitare con consapevolezza
le scelte riguardanti la sua salute?
Oggetto della presente disamina saranno due casi sottoposti al vaglio dei Giudici,
in cui si contesta ai professionisti di non aver reso edotti gli interessati
su circostanze che sembrano irrilevanti dal punto di vista sanitario.
Sarà poi effettuata una breve analisi della copiosa normativa che da
pochissimo tempo ha disciplinato l'attività informativa del medico nei
confronti di quanti intendano accedere alla PMA.
UN'ASSERITA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE IN OSTETRICIA
In data 25/6/83 nasceva presso l'Ospedale S.Giovanni Evangelista
della USL RM 26 di Tivoli un bambino, risultato poi affetto da menomazioni
irreversibili a carico del sistema nervoso centrale, con conseguente doppia
emiplegia spastica e grave pregiudizio delle funzioni psichiche.
I genitori del bambino promuovevano un'azione giudiziaria nei confronti della
USL, del primario della Divisione ostetrica dottor Rossi, del medico di fiducia
della gestante dottor Bianchi, operante nello stesso ospedale, e dell'ostetrica
signora Neri, chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in 1.121.728.000
delle vecchie lire, derivati dalle lesioni subite dal minore al momento della
nascita a causa di errori e omissioni imputabili ai convenuti.
La Corte di Cassazione, presso cui la vicenda approdava dopo che erano stati
esperiti i primi due gradi di giudizio, emetteva in data 16/05/2000 la
sentenza n. 6318. I Giudici della III Sezione
Civile, ravvisavano, nella fattispecie, la responsabilità del primario
per non aver, tra l'altro, informata la paziente della indisponibilità
del cardiotocografo nonché la responsabilità del dr. Bianchi per
l'inosservanza dell'obbligo di rendere edotta la medesima delle carenze dell'ospedale.
Ad avviso della Corte “la mancanza, nella legislazione italiana, di
uno standard di riferimento degli strumenti di cui una struttura sanitaria pubblica
deve necessariamente disporre non esime il medico responsabile della cura dei
pazienti dal dovere di informarli della possibile inadeguatezza della struttura
per l'indisponibilità, anche solo momentanea, di strumenti essenziali
per una corretta terapia o per una adeguata prevenzione di possibili complicazioni,
tanto più se queste siano prevedibili in relazione alla particolare vulnerabilità
del prodotto del concepimento, specialmente se esso venga alla luce in condizioni
di prematurità o immaturità”
L'ODONTOIATRA E' CORRESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI
DA UN PRESIDIO ORTODONTICO
La sera del giorno x il figlio minorenne del sig. Terzi, cui era
stato applicato qualche settimana prima un apparecchio ortodontico dal dr. Verdi,
mentre era seduto a tavola interveniva improvvisamente sul presidio ortodontico
per eliminare un fastidio che lo stesso gli aveva procurato.
Poiché il bambino effettuava una manovra maldestra, l'appendice, sfuggitagli
di mano, colpiva violentemente l'occhio sinistro causandone, nonostante le cure
successive, la perdita.
Il padre del minore conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Trento,
il dr. Verdi, la società produttrice e quella incaricata di distribuire
in Italia il manufatto ortodontico, chiedendo la condanna in solido di tutti
i convenuti per i danni subiti dal figlio.
Con sentenza del 14/3/1996 il Tribunale rigettava la domanda del sig.
Terzi dichiarando, tra l'altro - in merito alla lamentata mancanza di chiarimenti
circa eventi verificabili da un uso anomalo dell'apparecchio - che l'obbligo
d'informazione da parte del dentista “doveva semmai attenere
alle eventuali conseguenze dirette dell'intervento e non ad un evento conseguente
ad attività imprevedibili quale quella effettuata nel caso di specie”
Avverso tale sentenza il padre del minore si appellava alla Corte di Appello
trentina la quale, dopo aver riscontrato la mancanza di prove “in ordine
alla circostanza che il dr. Verdi ebbe ad esporre i potenziali pericoli cui
il bambino sarebbe andato incontro attraverso un uso non corretto dell'apparecchio”
ribaltando la pronuncia del Tribunale dichiarava “accertata la responsabilità
del dentista nella misura del 50%” condannandolo a risarcire all'infortunato
una somma pari a 200 milioni
delle vecchie lire dei circa 400 quantificati per i danni subiti dal medesimo.
Ad onor del vero il Giudice d'appello aveva ritenuto sussistere, nel caso sottoposto
al suo esame, una responsabilità per colpa dovuta ad imperizia ed imprudenza,
ma avendo rilevato, nei Motivi della Decisione, l'insussistenza di elementi
probatori in merito all'informazione relativa ad usi sconsiderati dell'apparecchio,
si può fondatamente arguire che tale negligenza abbia avuto il suo significativo
peso nella pronuncia emessa dalla Corte.
LE VALUTAZIONI DEI GIUDICI
Con la prima sentenza i giudici ritengono che i medici abbiano l'obbligo giuridico
di dare chiarimenti al paziente non solo sugli aspetti che attengono al suo
stato di salute, ai rischi della diagnosi e della eventuale terapia, ma anche
sulle carenze della struttura ospedaliera.
Se siffatto orientamento dovesse prendere piede, potremmo attenderci in futuro
verdetti di condanna di medici per non aver, ad esempio, informato i propri
pazienti che le sale operatorie sono dotate di strumenti non all'avanguardia
oppure che in caso di urgenze contemporanee potrebbe non essere disponibile
l'unica sala di rianimazione in quanto le altre due sono inagibili: una per
un guasto all'impianto elettrico, l'altra per carenza di igiene.
Paradossalmente il medico dovrà informare l'interessato, all'atto del
ricovero, che quel reparto è a corto di organico e che è assai
probabile che i servizi siano di scarsa qualità e così via. Anche
la vicenda giudiziaria dell'odontoiatra evidenzia che non si è mai certi
di aver assolto all'obbligo informativo. Il fatto che un Collegio giudicante
abbia ritenuto che non rientrasse tra le incombenze del professionista quella
di informare il paziente su circostanze connesse ad attività imprevedibili,
mentre un altro Giudice non ha escluso che l'informazione potesse ricomprendere
anche quegli eventi, è una ulteriore riprova che quello del consenso
informato è sempre un campo minato per il medico.
I due casi discussi costituiscono l'esempio evidente di come gli obblighi di
una informazione corretta e circostanziata oltrepassino, a volte in modo eclatante,
i limiti della prassi consolidata.
Poiché oggi come non mai al professionista vengono richieste competenze
anche di ordine parasanitario, appare necessario che il medico valuti, in riferimento
al singolo caso concreto, l'opportunità di adempiere in maniera esaustiva
l'obbligo informativo, estendendone la portata anche a quegli aspetti che possono
sembrare marginali.
IL CONSENSO INFORMATO ALLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
Dopo numerosi dibattiti e svariate proposte di regolamentare quello che è
stato definito il far west della provetta, sulla G.U. del 24/02/2004
è stata pubblicata la legge
19/02/2004 n. 40 dal titolo “norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”
L'articolo 6, dedicato al consenso informato, individua una serie di incombenze
rimesse al medico prima di procedere al trattamento.
Ulteriori obblighi informativi sono previsti sia nel Decreto delle Linee Guida
- mediante attività di consulenza di tipo decisionale, di sostegno, genetica
e terapeutica rivolta alla coppia - che in quello pubblicato sulla G.U.
del 21/02/2005.
Quest'ultimo Decreto contiene gli “elementi minimi di conoscenza”da
fornire agli interessati ed il modello di dichiarazione di consenso informato,
alquanto articolato, che deve essere sottoscritto dal medico che ha effettuato
il colloquio e dalla coppia interessata al trattamento.
Tenuto conto che ogni Centro di PMA è
organizzato presumibilmente in modo diverso l'uno dall'altro, il modello dovrà
essere integrato e, per così dire, “personalizzato”dai medici
responsabili delle singole strutture.
LUCI ED OMBRE DELL'ATTIVITA' INFORMATIVA CODIFICATA
È stata spesso lamentata da più parti la mancanza, nel nostro
Ordinamento, di una chiara disciplina del dovere di informare connesso allo
svolgimento della professione medica. Disappunti, per l'indolenza del legislatore
ad adottare organici provvedimenti sulla vexata quaestio, riaffiorano soprattutto
in concomitanza di sentenze opinabili, che dilatano a dismisura gli obblighi
del medico su tale versante.
La regolamentazione della procreazione medicalmente assistita è stata
da molti considerata, per quanto attiene il consenso informato, il primo corposo
tentativo di voler definire chiaramente le incombenze dei professionisti coinvolti
a vario titolo nel trattamento.
Non v'è dubbio che il legislatore, sobbarcandosi a disciplinare tale
materia, si è assunto un impegno gravoso e delicato.
Gli aspetti, tuttavia, che sono oggetto dell'attività informativa da
parte del sanitario, sono sottesi a tante e tali problematiche, in qualche caso
affatto attinenti al bagaglio specialistico del professionista, che non si esclude
possano costituire oggetto di controversie.
A lui, infatti, si richiedono conoscenze giuridiche, statistiche, psicologiche,
sociologiche ecc., obbligandolo a fornire in tali materie, a quanti lo richiedano,
elementi informativi in maniera chiara ed esaustiva.
Disciplinare l'attività informativa va bene, pretendere che il medico
assolva le funzioni dell'Enciclopedia Treccani può sembrare davvero eccessivo.
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